Progetto

Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

b. la prescrizione di controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato nonché la relativa sorveglianza e valutazione.

2Gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un’unità dell’impresa.

Art. 37 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

1L’intermediario finanziario provvede a un’efficace sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni, assicurando che sia individuato il rischio elevato.

2Egli gestisce un sistema informatico di identificazione e sorveglianza delle transazioni che comportano un rischio elevato.

3Le transazioni identificate dal sistema di sorveglianza informatico devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario, si procede ai chiarimenti complementari secondo l’articolo 32.

4L’intermediario finanziario tiene un elenco degli ausiliari cui fa ricorso e degli agenti dei gestori di sistemi.

5Gli intermediari finanziari con un numero ristretto di controparti e di aventi economicamente diritto o con un numero limitato di transazioni possono rinunciare a un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni.

Art. 38 Delitto fiscale qualificato

Per mettere a punto criteri che indichino relazioni d’affari nuove ed esistenti che comportano un rischio elevato in relazione a delitti fiscali qualificati nonché per individuare e designare tali relazioni d’affari, gli intermediari finanziari possono basarsi sull’aliquota fiscale massima del Paese del domicilio fiscale del cliente per stimare se l’imposta sottratta raggiunge la soglia di 300 000 franchi fissata nell’articolo 305bis numero 1bisdel Codice penale (CP)7. Essi non sono tenuti a individuare gli elementi imponibili individuali per la relazione d’affari.

Art. 39 Interruzione della relazione d’affari

1L’intermediario finanziario interrompe la relazione d’affari il più rapidamente possibile se:

a. sussistono dubbi in merito alle informazioni fornite dalla controparte anche dopo la conclusione della procedura secondo l’articolo 15;

b. sussistono dubbi in merito alle informazioni fornite dal detentore del controllo anche dopo la conclusione della procedura secondo l’articolo 28;

c. se nutre il sospetto che gli siano state scientemente fornite informazioni false sull’identità della controparte, del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

7 RS 311.0