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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 2 Principi

Art. 4 Accettazione proibita di valori patrimoniali

1L’intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all’estero.

2L’accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD richiesta all’intermediario finanziario.

Art. 5 Relazione d'affari proibita

L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari:

a. con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale o terroristica, appartengono a una tale organizzazione o sostengono una tale organizzazione;

b. con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

Capitolo 2 Obblighi di diligenza

Sezione 1 Identificazione della controparte

Art. 6 Informazioni necessarie

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario rileva le seguenti informazioni relative alla controparte

a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza;

b. per le persone giuridiche e le società di persone: ragione sociale e indirizzo della sede.

2Se la controparte proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l’indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l’obbligo di disporre di queste informazioni decade. Tale deroga deve essere motivata in una nota agli atti.

3Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone, l’intermediario finanziario prende atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza in relazione a questa persona, le documenta e verifica l’identità delle persone che avviano la relazione d’affari in nome della persona giuridica o della società di persone.