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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

2Se la controparte non dispone di documenti di identificazione ai sensi della presente ordinanza, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti probanti. Tale deroga deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 13 Operazioni di cassa

1L’intermediario finanziario identifica la controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 15 000 franchi..

2Se effettua altre operazioni secondo il capoverso 1 con una stessa controparte, l’intermediario finanziario può rinunciare alla sua identificazione dopo essersi assicurato che la controparte è la persona la cui identità è stata verificata nella prima operazione.

3Se sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario verifica in ogni caso l’identità della controparte.

Art. 14 Rinuncia all’identificazione della controparte

1L’intermediario finanziario può rinunciare a identificare una persona giuridica, una società di persone o un’autorità se la controparte è comunemente nota. L’identità è da considerare comunemente nota in particolare se la controparte è una società con azioni quotate in borsa oppure se è direttamente o indirettamente legata a una società di questo tipo.

2Inoltre, l’intermediario finanziario può rinunciare all’identificazione della controparte se quest’ultima è già stata verificata in seno al gruppo di società cui appartiene l’intermediario finanziario in modo equiparabile a quello previsto dalla presente ordinanza.

3Se l’intermediario finanziario rinuncia a identificare la controparte, ne annota i motivi negli atti.

Art. 15 Nuova identificazione della controparte

Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte se sorgono dubbi circa:

a. l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte;

b. il fatto che la controparte sia l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;

c. l’esattezza della dichiarazione della controparte concernente l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.

Art. 16 Insuccesso dell’identificazione della controparte

1I documenti e le informazioni necessari per identificare la controparte devono essere interamente acquisiti prima di effettuare qualsiasi transazione nell’ambito di una relazione d’affari.