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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine

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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU …

Art. 23n Contenuto

1Il registro delle cellule staminali del sangue contiene dati sull’identità e la salute, segnatamente dati medici e fisiologici di:

a. persone disposte alla donazione;

b. pazienti per i quali si cercano cellule staminali del sangue;

c. persone che hanno donato o ricevuto cellule staminali del sangue.

2I dati sono iscritti nel registro solo con l’esplicito consenso della persona interessata.

Art. 23o Servizi autorizzati

1Le persone e i servizi qui appresso possono trattare i seguenti dati nel registro delle cellule staminali del sangue:

a. il servizio che tiene il registro: i dati necessari per tenere il registro, ricercare cellule staminali del sangue e garantire la rintracciabilità;

b. il laboratorio HLA nazionale: i dati necessari per la valutazione scientifica della compatibilità immunologica tra le persone disposte alla donazione e i pazienti;

c. gli ospedali: i dati delle persone da essi assistite, per le quali si cercano cellule staminali del sangue o che hanno donato o ricevuto cellule staminali del sangue;

d. il servizio di vigilanza per le cellule staminali del sangue: i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti di cui all’articolo 36a.

2Ogni persona iscritta nel registro può esigere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati che la concernono, a meno che sia già stata sottoposta a test per una donazione concreta o che abbia già donato o ricevuto cellule staminali del sangue.

3Il Consiglio federale disciplina:

a. quali dati personali sono trattati nel sistema;

b. i diritti per la registrazione e la consultazione dei dati;

c. la conservazione dei dati.

Art. 23p Comunicazione di dati

Il servizio che tiene il registro può comunicare dati a terzi per scopi di ricerca.

Art. 24 cpv. 1 e 3

1Chi effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da esseri umani è tenuto a notificarlo all’autorità competente.

3Può prevedere eccezioni all’obbligo di notifica per i trapianti con bassi requisiti di qualità e sicurezza.