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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine
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Allegato (n. II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 18 dicembre 199810 sulla medicina della procreazione
Art. 16 cpv. 4 secondo periodo
4… Sono fatte salve le disposizioni della legge del 19 dicembre 200311 sulle cellule staminali e della legge dell’8 ottobre 200412 sui trapianti.
2. Legge federale del 15 giugno 201813 concernente gli esami genetici sull’essere umano
Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a
2Agli esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tissutali eseguiti nell’ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule si applicano gli articoli 3–12, 16 capoverso 2 lettera b, 17 capoversi 1 lettere b e c, 2 lettera b e 3 nonché gli articoli 27, 33 e 56–58. Il Consiglio federale, sentita la Commissione, può:
a. stabilire che sono applicabili soltanto gli articoli 16 capoverso 2 lettera b e 17 capoversi 1 lettere b e c, 2 lettera b e 3 se dall’esecuzione di tali esami non risultano informazioni eccedenti su caratteristiche trasmesse ai discendenti;
Art. 16 cpv. 2 lett. b
2In deroga al capoverso 1, un esame genetico può essere eseguito se il rischio e l’incomodo per la persona incapace di discernimento sono minimi, se tale persona non si oppone all’esame in modo ravvisabile, né verbalmente né attraverso comportamenti particolari, e se:
10 RS 810.11
11 RS 810.31
12 RS 810.21
13 RS 810.12; FF 2018 2965