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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine

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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU …

d. l’archiviazione e la distruzione dei dati;

e. la sicurezza dei dati.

Art. 59 cpv. 1bise 2 lett. a

1bisI servizi federali e cantonali incaricati dell’esecuzione della presente legge nonché i terzi cui sono stati affidati compiti esecutivi si scambiano i dati e le informazioni necessari per l’adempimento degli obblighi conferiti loro dalla presente legge.

2Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

a. abrogato

Capitolo 5 sezione 5 (art. 62)

Abrogato

Art. 63 Controllo

1Le autorità federali competenti controllano che nel loro ambito di competenza le prescrizioni della presente legge siano rispettate. A tale fine effettuano ispezioni.

2Possono prelevare o chiedere campioni nonché esigere informazioni, documenti e dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione.

3Se necessario, possono consultare altri servizi e professionisti, e incaricare le autorità doganali di raccogliere campioni.

4I collaboratori cui compete lo svolgimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2 sono autorizzati ad accedere a fondi, locali e veicoli.

Art. 64 frase introduttiva e lett. c

Le aziende e le persone che impiegano organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati sono tenute a collaborare gratuitamente allo svolgimento delle ispezioni e dei controlli. Nei confronti delle autorità federali competenti devono in particolare:

c. consentire la consultazione di documenti e dati, nonché l’accesso a fondi, locali e veicoli.

Art. 65 cpv. 1, 2 frase introduttiva e lett. b, 3 e 4

1Abrogato

2Ai fini dell’esecuzione della presente legge, le autorità federali competenti possono in particolare:

b. sequestrare, conservare d’ufficio o distruggere organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati se mettono in pericolo la salute o se il loro impiego viola la presente legge;