Progetto
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto
2La Confederazione indennizza le organizzazioni o le persone per i costi di esecuzione dei compiti che sono stati loro delegati tramite mandati di prestazioni. L’indennità può essere forfettaria.
3Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza sulle organizzazioni e persone incaricate.
Art. 54b Condizioni per la delega di compiti
Le organizzazioni e le persone che svolgono un compito esecutivo di cui all’articolo 54a devono:
a. assicurare un’attuazione coordinata a livello nazionale;
b. disporre delle capacità e delle conoscenze specialistiche necessarie, nonché di sufficiente esperienza e competenza in particolare nei seguenti ambiti:
1. nella medicina dei trapianti e nel settore di attività interessato,
2. nel trattamento di dati personali degni di particolare protezione conforme al diritto sulla protezione dei dati,
3. nella gestione della qualità;
c. essere stabilmente interconnesse con istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali;
d. collaborare con i servizi esteri.
Art. 56 cpv. 2 lett. c
2Prevedono segnatamente che in ognuno di questi ospedali e centri di trapianto:
c. siano disponibili direttive e raccomandazioni sul processo di donazione.
Titolo prima dell’art. 57
Sezione 3: Obbligo del segreto e trattamento dei dati
Art. 58a Trattamento di dati personali degni di particolare protezione
1Se necessario per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, i servizi della Confederazione e dei Cantoni nonché i terzi cui sono stati affidati compiti esecutivi possono trattare dati personali degni di particolare protezione, inclusi dati concernenti la salute e in particolare quelli notificati nell’ambito della vigilanza..
2I dati personali vanno resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo consente.
3In merito alle notifiche nell’ambito della vigilanza, il Consiglio federale disciplina:
a. le responsabilità del trattamento dei dati;
b. i diritti di accesso e trattamento;
c. la durata di conservazione dei dati;