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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine

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Art. 34 cpv. 2 e 3

2La rintracciabilità si applica anche ai prodotti e ai materiali che entrano in contatto con tali organi, tessuti, cellule o relativi campioni.

3Il Consiglio federale può prevedere un sistema di codifica per garantire la rintracciabilità.

Art. 35 cpv. 1 e 3

1Le registrazioni di cui all’articolo 34 e tutti i documenti rilevanti devono essere conservati per almeno 30 anni.

3I campioni biologici dei donatori di organi, tessuti o cellule devono essere conservati per un lasso di tempo appropriato.

Titolo prima dell’art. 36

Sezione 8: Vigilanza

Art. 36 Obbligo di notifica di eventi avversi e reazioni indesiderate gravi

1Gli eventi avversi e le reazioni indesiderate gravi osservati in correlazione con un prelievo o un trapianto di organi, tessuti o cellule devono essere notificati al servizio di vigilanza competente di cui all’articolo 36a. L’obbligo di notifica incombe in particolare a chi:

a. impiega organi, tessuti o cellule;

b. assiste un donatore o un ricevente;

c. nell’adempimento dei propri compiti, tratta dati correlati con il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule.

2Il Consiglio federale disciplina:

a. il termine per l’inoltro delle notifiche;

b. i dettagli sul contenuto delle notifiche;

c. gli obblighi delle persone soggette all’obbligo di notifica.

3A tale scopo tiene conto delle norme internazionali riconosciute.

Art. 36a Servizi di vigilanza

1Una volta ricevuta una notifica secondo l’articolo 36, il servizio di vigilanza competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per:

a. proteggere le persone la cui salute può essere in pericolo a seguito dell’evento o della reazione notificata;

b. garantire la qualità e la sicurezza di organi, tessuti e cellule.

2Informa l’UFSP in merito alle notifiche ricevute e alle misure adottate.

3Il Consiglio federale stabilisce: