Progetto
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU …
c. il maggior numero possibile di incroci chiusi con il minor numero possibile di coppie.
3Nella determinazione della migliore combinazione si bada affinché i pazienti che, a causa delle loro caratteristiche fisiologiche, hanno poche possibilità di trovare un donatore compatibile, abbiano pari probabilità degli altri pazienti di ricevere un organo.
4Il Consiglio federale può stabilire ulteriori criteri per la determinazione della migliore combinazione secondo i capoversi 2 e 3, nonché stabilire l’ordine e la ponderazione dei criteri.
Art. 23j Attribuzione di organi
1Il servizio nazionale di attribuzione attribuisce gli organi previa consultazione dei centri di trapianto in base alla migliore combinazione.
2Se una persona disposta alla donazione partecipa al programma secondo l’articolo 23g capoverso 2, l’organo di un donatore che partecipa a tale programma viene attribuito a un paziente iscritto nella lista d’attesa (art. 21).
3Il Consiglio federale disciplina la procedura di attribuzione.
Art. 23k Sistema per l’attribuzione di organi in caso di trapianto incrociato tra
vivi
1L’UFSP gestisce un sistema elettronico per l’attribuzione di organi nell’ambito del programma di trapianto incrociato tra vivi.
2Il sistema serve all’adempimento dei compiti di cui agli articoli 23h–23j e alla ricerca.
3Contiene i seguenti dati:
a. dati sull’identità e la salute delle persone che partecipano al programma, segnatamente dati medici e fisiologici;
b. dati generati durante la procedura di attribuzione.
4I servizi qui appresso sono autorizzati a trattare i seguenti dati:
a. il servizio nazionale di attribuzione: i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti di cui all’articolo 23f capoverso 3;
b. i centri di trapianto:
1. i dati dei donatori e dei riceventi da essi assistiti,
2. i dati dei donatori assistiti da altri centri di trapianto in forma pseudonimizzata;
c. l’UFSP: i dati necessari per l’adempimento della sorveglianza.
5I seguenti servizi sono autorizzati a comunicare dati a terzi:
a. il servizio nazionale di attribuzione: a programmi esteri nell’ambito della cooperazione internazionale (art. 23l);