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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine
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b. il trapianto non è urgente dal punto di vista medico e nessuna persona che rientra in uno dei gruppi di persone di cui al capoverso 2 è reperibile.
Titolo prima dell’art. 23a
Sezione 4a: Swiss Organ Allocation System
Art. 23a Gestione, scopo e interfaccia
1L’UFSP gestisce un sistema elettronico per l’attribuzione di organi e a supporto dei processi di trapianto (Swiss Organ Allocation System, SOAS).
2SOAS serve:
a. a gestire la lista d’attesa;
b. a coordinare le attività nell’ambito dell’attribuzione e del trapianto di organi;
c. a garantire la rintracciabilità delle procedure rilevanti per i trapianti;
d. a registrare le notifiche di cui all’articolo 36;
e. alla ricerca.
3SOAS dispone di un’interfaccia con il sistema per l’attribuzione di organi in caso di trapianto incrociato tra vivi (art. 23k).
Art. 23b Contenuto
SOAS contiene i seguenti dati:
a. dati sull’identità e la salute, segnatamente dati medici e fisiologici:
1. dei donatori e dei riceventi,
2. delle persone iscritte nella lista d’attesa,
3. delle persone che partecipano al programma di cui all’articolo 23f;
b. dati generati durante la procedura di attribuzione.
Art. 23c Servizi autorizzati
1I servizi qui appresso sono autorizzati a trattare i seguenti dati contenuti in SOAS:
a. i centri di trapianto:
1. i dati delle persone da essi assistite iscritte nella lista d’attesa,
2. i dati dei donatori assistiti da essi o da un ospedale affiliato,
3. i dati dei riceventi da essi assistiti nonché i dati del donatore dell’organo in questione,
4. se è in corso una procedura di attribuzione, anche i dati dei donatori di altri centri di trapianto e ospedali,
5. i dati dei donatori e dei beneficiari di altri ospedali e centri di trapianto necessari per il controllo reciproco della qualità;
b. gli ospedali: i dati dei donatori da essi assistiti;