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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine

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b. il trapianto non è urgente dal punto di vista medico e nessuna persona che rientra in uno dei gruppi di persone di cui al capoverso 2 è reperibile.

Titolo prima dell’art. 23a

Sezione 4a: Swiss Organ Allocation System

Art. 23a Gestione, scopo e interfaccia

1L’UFSP gestisce un sistema elettronico per l’attribuzione di organi e a supporto dei processi di trapianto (Swiss Organ Allocation System, SOAS).

2SOAS serve:

a. a gestire la lista d’attesa;

b. a coordinare le attività nell’ambito dell’attribuzione e del trapianto di organi;

c. a garantire la rintracciabilità delle procedure rilevanti per i trapianti;

d. a registrare le notifiche di cui all’articolo 36;

e. alla ricerca.

3SOAS dispone di un’interfaccia con il sistema per l’attribuzione di organi in caso di trapianto incrociato tra vivi (art. 23k).

Art. 23b Contenuto

SOAS contiene i seguenti dati:

a. dati sull’identità e la salute, segnatamente dati medici e fisiologici:

1. dei donatori e dei riceventi,

2. delle persone iscritte nella lista d’attesa,

3. delle persone che partecipano al programma di cui all’articolo 23f;

b. dati generati durante la procedura di attribuzione.

Art. 23c Servizi autorizzati

1I servizi qui appresso sono autorizzati a trattare i seguenti dati contenuti in SOAS:

a. i centri di trapianto:

1. i dati delle persone da essi assistite iscritte nella lista d’attesa,

2. i dati dei donatori assistiti da essi o da un ospedale affiliato,

3. i dati dei riceventi da essi assistiti nonché i dati del donatore dell’organo in questione,

4. se è in corso una procedura di attribuzione, anche i dati dei donatori di altri centri di trapianto e ospedali,

5. i dati dei donatori e dei beneficiari di altri ospedali e centri di trapianto necessari per il controllo reciproco della qualità;

b. gli ospedali: i dati dei donatori da essi assistiti;