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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine

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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU …

Art. 40 Informazione e consenso della coppia interessata

1A una coppia il consenso circa l’impiego di cellule staminali da embrioni soprannumerari a scopo di trapianto sull’essere umano o per la fabbricazione di espianti standardizzati può essere chiesto soltanto dopo che l’esistenza di un soprannumero è stato accertato.

2È consentito derivare cellule staminali da embrioni soprannumerari a scopo di trapianto o per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se la coppia interessata è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto.

3La coppia, rispettivamente la donna o l’uomo, può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza formalità e senza indicarne i motivi fino all’inizio della derivazione di cellule staminali.

4Se la donna o l’uomo non dà o revoca il suo consenso, l’embrione deve essere distrutto immediatamente.

5In caso di decesso di uno dei partner, quello superstite decide in merito all’utilizzazione dell’embrione per la derivazione di cellule staminali. Se in base alla volontà dichiarata o presumibile del defunto si deve presumere che avrebbe rifiutato il consenso, la sua volontà prevale.

Art. 42 lett. b

Il Consiglio federale stabilisce:

b. gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni;

Art. 43 Obbligo di autorizzazione

1Chi effettua trapianti di organi, tessuti o cellule di origine animale sull’essere umano necessita di un’autorizzazione.

2L’autorizzazione è rilasciata se:

a. si può escludere un rischio di infezione per la popolazione secondo lo stato della scienza e della tecnica;

b. in caso di trapianti al di fuori di una sperimentazione clinica l’utilità terapeutica è provata;

c. sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e gestionali;

d. vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità.

3Il Consiglio federale designa l’autorità di autorizzazione.

Art. 46 lett. c

Per proteggere i danneggiati, il Consiglio federale può:

c. obbligare le persone di cui alla lettera a a notificare all’autorità competente l’inizio, la sospensione e la fine della garanzia.