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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine
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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU …
a. i servizi di vigilanza competenti per le notifiche relative a:
1. organi,
2. cellule staminali del sangue,
3. tessuti e cellule ad eccezione delle cellule staminali del sangue;
b. le competenze dei servizi di vigilanza e i sistemi di notifica da utilizzare.
4A tale scopo tiene conto delle norme internazionali riconosciute.
Art. 37 cpv. 1, 2 lett. b, c e d e 3
1Se è prevista un’interruzione della gravidanza, il momento e il metodo sono scelti indipendentemente dalla possibilità di utilizzare l’embrione o il feto a scopo di trapianto.
2È vietato:
b. effettuare trapianti di tessuti o cellule embrionali o fetali o di espianti standardizzati fabbricati a partire da essi su una persona designata dalla donna donatrice;
c. effettuare trapianti di tessuti o cellule embrionali o fetali provenienti da donne incapaci di discernimento oppure utilizzarli per fabbricare espianti standardizzati;.
d. produrre un embrione unicamente a scopo di trapianto (art. 29 cpv. 1 della legge del 18 dicembre 19985 sulla medicina della procreazione), derivare cellule staminali da tale embrione o utilizzare tali cellule.
3Per il rimanente, si applicano i divieti di cui all’articolo 3 capoversi 1 lettere b–e e 2 lettere a, c e d LCel6.
Art. 38 Obbligo di autorizzazione per la derivazione e il trapianto di tessuti o
cellule embrionali e fetali
1Chi deriva cellule staminali da embrioni soprannumerari a scopo di trapianto sull’essere umano o effettua sull’essere umano trapianti di tessuti o cellule embrionali o fetali umani necessita di un’autorizzazione.
2L’autorizzazione è rilasciata se:
a. l’utilità terapeutica è provata;
b. il ricevente non può essere trattato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile;
c. sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e gestionali;
d. vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità.