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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine

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Art. 23f Attuazione del programma

1I centri di trapianto devono effettuare trapianti incrociati di organi tra vivi nell’ambito del programma se vi partecipano almeno tre pazienti.

2Il Consiglio federale disciplina quali organi possono essere attribuiti nell’ambito del programma.

3Il servizio nazionale di attribuzione (art. 19) attua il programma.

Art. 23g Condizioni di partecipazione

1Può partecipare al programma:

a. un paziente se almeno una persona è disposta a donargli un organo;

b. chi si dichiara disposto a donare un organo a una persona che conosce.

2Può partecipare al programma anche chi si dichiara disposto a donare un organo a una persona che non conosce.

3Il Consiglio federale disciplina le ulteriori condizioni di partecipazione al programma.

Art. 23h Ammissione

1I pazienti e le persone disposte alla donazione possono essere ammesse al programma se:

a. hanno acconsentito per scritto all’ammissione;

b. sono soddisfatte le condizioni per il prelievo di un organo dalla persona disposta alla donazione;

c. il paziente non presenta controindicazioni mediche permanenti.

2Il centro di trapianto decide in merito all’ammissione del paziente e della persona disposta alla donazione a un programma e notifica al servizio nazionale di attribuzione la sua decisione con i dati necessari.

3Se le condizioni di ammissione non sono più soddisfatte, il centro di trapianto esclude dal programma la persona interessata. Esso notifica al servizio nazionale di attribuzione la sua decisione di esclusione.

4Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari di cui al capoverso 2.

Art. 23i Determinazione di coppie compatibili e della migliore combinazione

1Il servizio nazionale di attribuzione forma coppie donatore-ricevente compatibili. A tale scopo prende in considerazione l’efficacia del trapianto dal punto di vista medico.

2Determina la migliore combinazione tra le coppie compatibili tenendo conto dei seguenti criteri:

a. il maggior numero possibile di trapianti;

b. l’efficacia complessiva dal punto di vista medico;