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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine
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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU …
e. informazioni concrete sul successivo impiego degli organi, dei tessuti o delle cellule.
Art. 27 Obbligo di autorizzazione per il trapianto
1Chi vuole effettuare trapianti di organi necessita dell’autorizzazione dell’UFSP.
2L’UFSP rilascia l’autorizzazione se:
a. sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e gestionali;
b. vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità;
c. è garantita la qualità dei trapianti.
3L’autorizzazione può comprendere unicamente organi e combinazioni di organi menzionati nella domanda.
4Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione per il trapianto di tessuti, cellule o espianti oppure per la consegna a terzi di espianti standardizzati se i requisiti di qualità o, in caso di organi, tessuti o cellule geneticamente modificati, la sicurezza biologica non possono essere garantiti in altro modo.
Art. 28 Centri di trapianto
1I centri di trapianto sono istituti con un’autorizzazione secondo l’articolo 27 capoverso 1.
2I centri di trapianto devono registrare, analizzare e pubblicare regolarmente i risultati dei trapianti secondo criteri uniformi.
3Ex art. 28
Art. 29 cpv. 1 e 3
1Chi effettua trapianti di organi, tessuti o cellule non soggetti all’obbligo di attribuzione o effettua controlli medici periodici postdonazione su una persona cui è stato trapiantato un organo all’estero, è tenuto a notificarlo all’autorità competente.
3Può prevedere eccezioni all’obbligo di notifica per i trapianti con bassi requisiti di qualità e sicurezza.
Art. 30 cpv. 2 frase introduttiva
2Sono escluse dalla donazione per un trapianto allogenico:
Art. 31 cpv. 2 frase introduttiva e 3
2Il Consiglio federale può stabilire in particolare:
3Può prevedere eccezioni al test obbligatorio se i trapianti di organi, tessuti o cellule sono autologhi oppure se è possibile garantire in altro modo l’esclusione di un’infezione con agenti patogeni.