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Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine

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Art. 24a Obbligo di autorizzazione per il prelievo

Il Consiglio federale può subordinare il prelievo di organi, tessuti o cellule a un’autorizzazione se la qualità del prelievo, in particolare il rispetto degli obblighi di diligenza, non può essere garantito in altro modo.

Art. 25 Obbligo di autorizzazione per la conservazione, l’importazione e

l’esportazione: principio

1Necessita di un’autorizzazione chi:

a. conserva organi, tessuti o cellule;

b. importa o esporta organi non attribuiti secondo la sezione 4 o 4a, tessuti o cellule.

2L’immagazzinamento in un deposito doganale è considerato importazione.

3L’autorizzazione è rilasciata se:

a. sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e gestionali;

b. vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità;

c. è garantito il soddisfacimento dei requisiti di qualità del prelievo, in particolare il rispetto dell’obbligo di diligenza;

d. in caso di importazione ed esportazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari sono pure soddisfatte le condizioni dell’articolo 15 capoversi 3 lettere b e c e 4 LCel4; l’importazione e l’esportazione sono inoltre consentiti soltanto per un utilizzo concreto o una sperimentazione clinica concreta.

Art. 25a Obbligo di autorizzazione per la conservazione, l’importazione e

l’esportazione: prescrizioni del Consiglio federale

1Il Consiglio federale stabilisce gli obblighi dei titolari di autorizzazioni, in particolare gli obblighi di notifica e designa l’autorità di autorizzazione.

2Può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per la conservazione, l’importazione e l’esportazione se la qualità e la sicurezza rimangono garantite.

3Può obbligare i titolari di autorizzazioni a informare i loro partner contrattuali in merito all’offerta e a determinati aspetti delle prestazioni concordate. Questo obbligo di informazione può riguardare segnatamente:

a. il luogo di conservazione;

b. le altre aziende che partecipano alla prestazione contrattuale;

c. il trattamento dei dati personali;

d. le condizioni per un’esportazione degli organi, dei tessuti o delle cellule conservati;

4 RS 810.31