Progetto
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule RU …
re una grave malattia e si ritiene che il ricevente non possa essere trattato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile.
2Prima di rilasciare l’autorizzazione, chiede il parere dell’UFSP.
3L’UFSP verifica in caso di sperimentazioni cliniche con:
a. organi, tessuti o cellule di origine umana, la provenienza e l’attribuzione;
b. tessuti o cellule embrionali o fetali, il rispetto delle prescrizioni di cui al capitolo 2 sezione 9 nonché, nel caso di cellule staminali da embrioni soprannumerari, gli articoli 5 e 6 LCel8.
Art. 49c Prescrizioni del Consiglio federale
1Il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni eccezionali per sperimentazioni cliniche che non soddisfano le prescrizioni per l’attribuzione di cui alle sezioni 4 o 4a, o che ritardano o influenzano in altro modo il processo di attribuzione.
2Può prevedere obblighi di notifica e di informazione per le sperimentazioni cliniche, in particolare:
a. concernenti la conclusione, interruzione o modifica di sperimentazioni cliniche;
b. concernenti la gestione di eventi imprevisti che possono verificarsi nell’ambito di sperimentazioni cliniche;
c. se mettono in pericolo la sicurezza o la salute dei partecipanti;
d. se una sperimentazione non fornisce dati scientifici analizzabili.
3Disciplina la procedura di notifica e lo scambio di informazioni.
4Emana le disposizioni di cui al capoverso 2 tenendo conto delle norme internazionali riconosciute.
Art. 54
Abrogato
Art. 54a Delega di compiti esecutivi
1Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e persone di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera i seguenti compiti:
a. i compiti dei servizi dei controlli postdonazione di cui all’articolo 15c;
b. i compiti del servizio nazionale di attribuzione di cui all’articolo 19;
c. i compiti del servizio responsabile del registro delle cellule staminali del sangue di cui all’articolo 23m capoverso 1;
d. i compiti dei servizi di vigilanza di cui all’articolo 36a.