Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine

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Anche se l'incanto in linea nell'ambito della realizzazione è quindi già in parte una realtà, a causa della mancanza di una base legale e di una giurisprudenza del Tribunale federale sussistono notevoli incertezze sulla sua ammissibilità e sulle sue modalità. Lo scopo delle modifiche proposte è dunque istituire una base legale chiara e chiarire le modalità. Si tratta in particolare di semplificare la procedura rispetto a quella attuale, affinché gli uffici d'esecuzione possano proseguire la prassi di realizzazione introdotta con l'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale.

1.1.5 Prescrizioni formali per le domande d'esecuzione

L'esecuzione è avviata dal creditore con la cosiddetta domanda d'esecuzione che va presentata all'ufficio d'esecuzione e deve contenere le indicazioni sul debitore e sul credito o sui crediti (cfr. art. 67 cpv. 1 e 2 LEF). Oltre alle indicazioni necessarie sul contenuto, la LEF non prevede altre prescrizioni per la domanda d'esecuzione.

Nell'ambito della digitalizzazione degli uffici d'esecuzione, svoltasi in particolare in concomitanza con l'attuazione delle prescrizioni di e-LEF, sono stati redatti diversi nuovi moduli (tra cui anche il modulo «Precetto esecutivo»). Un adeguamento fondamentale è stato limitare il precetto esecutivo a due pagine da stampare sul recto e sul verso di un foglio. In tal modo si sono potute eliminare diverse difficoltà manifestatesi in passato nella prassi. Non si trattava in particolare in primo luogo di limitazioni delle possibilità del trattamento elettronico dei dati, bensì di problemi giuridici e pratici. In particolare il precetto esecutivo deve garantire che il suo contenuto sia chiaramente visibile, affinché il creditore sappia quale sia la situazione dei crediti escussi e possa, se del caso, fare opposizione o opposizione parziale. Inoltre, il precetto esecutivo deve essere trasmesso al debitore in forma cartacea e ne devono essere allestiti vari esemplari e copie. In caso di moduli di più pagine questo non è praticamente più possibile. Il creditore è invece libero di riassumere i singoli crediti se, ad esempio, da un determinato rapporto giuridico risultano più crediti. La conseguente limitazione a due pagine implica tuttavia anche la riduzione del numero dei campi da compilare e quello dei caratteri utilizzabili. In particolare, il numero massimo dei crediti indicabili sul modulo è stato ridotto a dieci. In una decisione recente, il Tribunale federale ha chiesto tuttavia per tale limitazione una base in una legge formale, ritenendo insufficiente una base in un'ordinanza32. La presente revisione intende istituire tale base legale, di particolare importanza nel contesto dei moduli digitali (cfr. n. 2.1.4).

32 DTF144 III 353 consid. 2.3.