Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine
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1.1.6 Precisazione in merito all'esecuzione del sequestro
In seguito alla revisione del diritto in materia di sequestro nel 201133, è possibile sequestrare in una sola procedura i beni della controparte che si trovano su tutto il territorio svizzero34. Per l'attuazione pratica di tali sequestri sono state sviluppate prassi cantonali differenti. Alcuni giudici cantonali sono dell'avviso che l'assenza di un rimando all'articolo 89 LEF nel vigente articolo 275 LEF si opponga all'assistenza giudiziaria degli uffici nella procedura di sequestro. In determinate situazioni questo impedisce un modo di procedere coordinato e una comunicazione efficiente che oggi sarebbe tecnicamente possibile senza perdita di tempo. Anche se nel frattempo il Tribunale federale ha deciso che l’esecuzione coordinata del sequestro è ammessa in applicazione per analogia dell’articolo 89 LEF35, resta opportuno adeguare la legge (cfr. n. 2.1.5).
1.1.7 Pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione
Dal 2016 il pagamento in contanti nei pubblici incanti è limitato a un importo di 100 000 franchi; le somme che superano tale importo devono essere versate mediante un intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio in denaro36 (cfr. art. 129 cpv. 2 e art. 136 cpv. 2 LEF). Nella revisione di allora il legislatore aveva consapevolmente rinunciato a un ulteriore disciplinamento e a una limitazione generale del pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione, poiché intendeva concedere al debitore escusso, ma pronto a pagare, la possibilità del pagamento illimitato in contanti all’ufficio d’esecuzione37. Oggi è evidente che questo tipo di pagamento comporta, per lo meno potenzialmente, un pericolo di abuso. È altrettanto evidente che tali pagamenti sono rarissimi e quindi non sussiste la relativa esigenza nella prassi. Nel contempo implicano un onere straordinario per gli uffici d’esecuzione. Dal punto di vista odierno non appare quindi più giustificato non limitare a 100 000 franchi i pagamenti in contanti del debitore all’ufficio d’esecuzione (cfr. anche
n. 2.1.6).
33 Decreto federale dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), RU 2010 5601.
34 Cfr. il messaggio del 18 feb. 2009concernente il decreto federale sull'approvazione e l'attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, FF 2009 1435, 1478.
35 Sentenza del Tribunale federale 5A_1000/2020 del 1° feb. 2022 consid. 3.4 e 3.5, previsto per la pubblicazione.
36 Legge del 10 ott. 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD); RS 955.0.
37 Cfr. il messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563, 606.