Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine
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– Il 19 giugno 2019 è stata presentata la mozione 19.3694 Fiala «Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni» e il 21 agosto 2019 il Consiglio federale ha proposto di accoglierla. Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 27 settembre 20198. Il Consiglio degli Stati l'ha accolta il 9 giugno 2020 con una modifica9 e infine il Consiglio nazionale ha accolto la mozione modificata il 16 dicembre 202010. La versione modificata della mozione chiede di adeguare le basi legali in modo tale da permettere di conservare gli attestati di carenza di beni anche in modo elettronico e mantenere in tal modo la loro validità legale.
– Il 21 settembre 2020 è stata presentata la mozione 20.4035 Fiala «Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni». La mozione chiede di modificare le basi legali di modo che gli attestati di carenza di beni possano essere trasferiti elettronicamente. Nel parere del 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati l’hanno adottata rispettivamente il 18 dicembre 202011 e il 31 maggio 202112.
Il Consiglio federale ha proposto di accogliere le due mozioni, anche se già in virtù della legislazione vigente gli attestati di carenza di beni possono essere rilasciati, conservati e trasmessi elettronicamente. S’intende tuttavia eliminare la notevole insicurezza presso gli uffici di esecuzione con un disciplinamento esplicito nella legge.
Attualmente gli attestati di carenza di beni sono di regola rilasciati e trasmessi in forma cartacea13. L'attestato non è un atto esecutivo e quindi non deve essere notificato conformemente agli articoli 64–66 LEF. In virtù dell'articolo 34 capoverso 2 LEF, la notificazione per via elettronica sarebbe pertanto possibile con il consenso o su richiesta del creditore, munendo l'attestato di carenza di beni di una firma elettronica secondo la legge sulla firma elettronica (FiEle)14.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a un ufficio diverso da quello che l'ha rilasciato, il precetto esecutivo deve essere presentato in originale, poiché è annotato soltanto nel registro delle esecuzioni dell'ufficio rilasciante e anche tale registro è, come il precetto originale, un atto pubblico15. Tale giurisprudenza si applica verosimilmente anche all'attestato di carenza di beni16. Evidentemente essa, e in particolare il termine «atto originale», ha creato incertezza tra alcuni uffici d'esecuzione presumibilmente convinti di poter accettare solo documenti in forma cartacea. A causa di questa incertezza, il rilascio elettronico di attestati di carenza di beni non si è imposto su vasta scala. Secondo il Consiglio federale, in virtù del summenzionato articolo 34 capoverso 2 LEF, nulla si oppone agli attestati elettronici di carenza di beni e
8 Boll. Uff. 2019 N 1933.
9 Boll. Uff. 2020 S 447 .
10 Boll. Uff. 2020 N 2594 .
11 Boll. Uff. 2020 N 2691.
12 Boll. Uff. 2021 S 363.
13 Cfr. art. 149 cpv. 1 LEF; la notificazione in forma cartacea è presupposta dall'art. 34 cpv. 1 LEF e si evince anche dall'art. 24 cpv. 2 LEF e contrario.
14 Legge sulla firma elettronica, RS 943.03.
15 DTF 128 III 380 consid. 1.2; 53 III 64.
16 Inoltre, l'attestato di carenza di beni figura anche nel modulo n. 4 dell'Alta vigilanza in materia di LEF, menzionato nella suddetta decisione del Tribunale federale.