Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine
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privata, risulta problematica la natura del negozio giuridico poiché la trasmissione del bene nel quadro della realizzazione è - anche in caso di vendita a trattative private – un atto sovrano dello Stato eseguito su decisione dell'ufficio d'esecuzione21. Ciò permette di impugnare l'aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private (cfr. art. 132a LEF). La natura giuridica e le particolarità del pubblico incanto escludono l'applicazione per analogia delle regole generali del Codice delle obbligazioni sulla conclusione di un contratto22. Le condizioni generali delle piattaforme d'incanto in linea private prevedono tuttavia la conclusione di un contratto di diritto privato, e di regola gli utenti della piattaforma devono previamente accettare tali condizioni23. La dottrina nega con buone ragioni che in occasione dell'uso di una piattaforma privata un ufficio d'esecuzione possa derogare alle condizioni generali di tale piattaforma con le proprie condizioni d'incanto e procedere in tal modo al trasferimento del bene mediante decisione amministrativa24. La natura stessa del negozio giuridico si oppone pertanto al pubblico incanto o alla vendita a trattative private su una piattaforma in linea ordinaria. Questa circostanza non è soltanto d'importanza teorica; ha anche notevoli conseguenze pratiche poiché un negozio giuridico tra privati può essere di norma impugnato soltanto dalle parti coinvolte (p. es. per vizio della volontà o in relazione all'interpretazione del contenuto del contratto), ma non da terzi, ad esempio dal debitore o dal creditore, i cui interessi sono direttamente toccati dalla realizzazione. A prescindere da tali considerazioni, anche la modalità dell'incanto su queste piattaforma come pure gli obblighi e le modalità d'adempimento spesso previsti nelle condizioni generali e le garanzie contrattuali sono incompatibili con la procedura del pubblico incanto disciplinata dal diritto pubblico25. La dottrina e la giurisprudenza ritengono tuttavia che, a determinate condizioni, il trasferimento della realizzazione a un privato (e di conseguenza la conclusione di un contratto di diritto privato da parte
21 DTF 106 III 79 consid. 4; cfr. anche DTF 128 III 198 consid. 3; 131 III 237 consid. 2.2.
22 Cfr. DTF 128 III 198 consid. 3a.
23 Staible Dominic, Die Online-Auktion als alternative Verwertungsmassnahme im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurigo/San Gallo 2010 (tesi di dott. Basilea 2010) (cit. Staible, Online-Auktion), pag. 90 segg.; Id., Verwertung von Vollstreckungssubstrat durch Betreibungs- und Konkursämter über private Auktionsplattformen im Internet, in: Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs (BlSchK) 2012, pag. 81 segg. (cit. Staible, Verwertung), pag. 85.
24 Staible, Online-Auktion (nota 23), pag. 101 segg.; Id.., Verwertung (nota 23), pag. 86.
25 Staible, Online-Auktion (nota 23), pag. 162; Id., Verwertung (nota 23), pag. 85 seg.; quanto alle modalità dell'incanto occorre tenere in particolare presente il requisito delle tre chiamate dell'offerta più alta, che di regola sulle piattaforme private non può essere rispettato.