Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Anche per altri motivi un debitore può essere stato escusso in un luogo diverso da quello del domicilio41. Oltre al foro d'esecuzione ordinario nel domicilio del debitore, vi sono ancora diversi fori speciali d'esecuzione (cfr. art. 47–52 LEF), che possono aver comportato l’iscrizione del debitore nel registro delle esecuzioni di un ufficio differente da quello del suo domicilio. È tuttavia possibile che un debitore sia escusso per sbaglio presso un ufficio diverso da quello del domicilio, ad esempio se il debitore ordina merce nel luogo di dimora settimanale. Se il precetto esecutivo può essere notificato al debitore a tale indirizzo e quest'ultimo non interpone ricorso secondo il diritto in materia d'esecuzione, l'esecuzione è annotata nel registro nel luogo sbagliato. Il domicilio civile di un debitore può essere oggettivamente poco chiaro anche a causa delle circostanze di vita, ad esempio perché non è determinabile un centro della vita univoco. Poiché nel settore delle esecuzioni le persone sono identificate mediante il nome e l'indirizzo, è inoltre possibile che, dopo un trasloco all'interno dello stesso circondario d'esecuzione o un cambiamento del cognome (p. es. in seguito a matrimonio), un'esecuzione non venga trovata42. In questi casi non serve neppure verificare il domicilio o il luogo di iscrizione.

Per il creditore richiedente una verifica del luogo di iscrizione del debitore in occasione del rilascio di un estratto del registro delle esecuzioni è pertanto utile in quanto in mancanza di un’iscrizione nel luogo in questione l'attendibilità dell'informazione è molto limitata. Inoltre la verifica costituisce un modo relativamente efficace per contrastare gli abusi di estratti rilasciati in un luogo qualsiasi. Per contro, sebbene nella prassi la maggior parte delle esecuzioni avvenga nel luogo di iscrizione, dalla conferma di tale luogo non si può concludere che il debitore non sia stato escusso in un altro luogo.

L'avamprogetto prevede altresì che, oltre alla conferma che il debitore è iscritto nel registro degli abitanti, si indichi anche il periodo in cui vi era registrato. Per il creditore tale informazione è fondamentale poiché nel caso di un debitore che dimora da breve nel luogo in questione, l'attendibilità dell'informazione è relativizzata. Spetta successivamente al creditore informarsi presso il controllo abitanti, conformemente al diritto cantonale, sul precedente luogo di iscrizione del debitore ed eventualmente chiedere all'ufficio d'esecuzione competente per tale luogo un nuovo estratto dal registro delle esecuzioni.

Anche se potrebbero essere di notevole interesse per il creditore richiedente, si rinuncia a modificare il diritto federale in modo tale che riporti anche l'indicazione del luogo di domicilio precedente eventualmente successivo del debitore. Da un lato, queste indicazioni non sono fondamentali per l'attendibilità dell'informazione dell'ufficio d'esecuzione richiesto; dall'altro, il diritto di consultare e ottenere informazioni dal

41 Cfr. per i dettagli il citato rapporto del Consiglio federale del 4 lug. 2018 sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni in adempimento del postulato 12.3957 Candinas, pag. 15 segg.

42 I problemi dell'uso di un identificatore univoco e immodificabile, ad esempio il numero AVS, sono stati ampiamenti illustrati nel rapporto sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni, cap. 5.3, pag. 26 segg., e 5.4, pag. 29 segg.