Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine

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In seguito alla modifica, va adeguato il titolo marginale dell'articolo 8a LEF. Non è possibile venire a conoscenza del luogo di iscrizione mediante la semplice consultazione dei verbali e dei registri degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti; questi ultimi devono procurarsi questo dato e trasmettere l'informazione al creditore richiedente.

Art. 12 cpv. 3

Il disciplinamento relativo ai pagamenti all’ufficio d’esecuzione è completato da un nuovo capoverso 3. Il suo contenuto corrisponde alle disposizioni degli articoli 129 capoverso 2 e 136 capoverso 2 LEF, che dal 2016 limitano a un importo di 100 000 franchi i pagamenti in contanti all’ufficio d’esecuzione in occasione dell’incanto di beni mobili e fondi (cfr. n. 2.1.6). La nuova disposizione dell’articolo 12 LEF limita in generale a un importo di 100 000 franchi i pagamenti in contanti all’ufficio d’esecuzione. Se la somma è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario. Anche se la prassi insegna che somme così elevate non vengono praticamente più pagate in contanti, sussiste un potenziale pericolo di abuso. Nel contempo lo svolgimento di tali pagamenti è connesso a un onere supplementare per gli uffici d’esecuzione. L’avamprogetto intende eliminare entrambi i problemi senza creare difficoltà sproporzionate al debitore.

Art 34 cpv. 2 primo periodo

La nuova disposizione istituisce il diritto del destinatario alla notificazione per via elettronica e, in determinati casi, prevede la notificazione esclusivamente per via elettronica quale soluzione standard. La disposizione ha lo scopo di promuovere lo scambio di atti giuridici per via elettronica in generale e gli attestati elettronici di carenza di beni in particolare (cfr. n. 2.1.2). La nuova disposizione chiarisce che in determinate circostanze non vi sono originali cartacei di atti notificati. In tal modo s'intende garantire che gli atti rilasciati originariamente in forma elettronica siano accettati come originali anche da altri uffici.

Secondo la nuova disposizione, se il destinatario lo chiede esplicitamente o se ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non chiede la notificazione degli atti in forma cartacea, la notificazione è effettuata sempre (in particolare senza ulteriore domanda da parte dell'ufficio) esclusivamente per via elettronica. Nella prassi la notificazione elettronica sarà effettuata mediante la piattaforma di notificazione all'indirizzo del destinatario noto dalla sua precedente trasmissione per via elettronica oppure, se è richiesta per la prima volta la notificazione per via elettronica, all'indirizzo che il destinatario deve comunicare in occasione della domanda di notificazione per via elettronica50.

50 La notificazione per via elettronica è disciplinata nell’ordinanza del 18 giu. 2020sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1).