Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine
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Art. 67 cpv. 4
La presente disposizione autorizza il Consiglio federale ad emanare requisiti relativi al contenuto e alla forma delle indicazioni del creditore nonché a limitare il numero di crediti per ogni domanda d’esecuzione. La disposizione si riallaccia alla competenza vigente del Consiglio federale di emanare disposizioni d’esecuzione e chiarisce esplicitamente che esso può anche limitare il numero dei crediti, il che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non era finora possibile poiché mancava la pertinente base legale. (cfr. n. 1.1.5). Oltre al numero di crediti, sotto il profilo pratico il Consiglio federale può anche definire la struttura della domanda e il numero di caratteri consentito per un determinato campo.
Art. 125 titolo marginale
Nelle versioni tedesca e francese la rubrica dell’articolo 125 LEF è precisata per chiarire che l’incanto in linea non è una variante del pubblico incanto di cui agli articoli 125-129, bensì una forma di realizzazione a sé stante. La rubrica vigente del testo italiano rende già chiara questa distinzione.
Art. 129a Incanto su piattaforma in linea privata
Il nuovo articolo costituisce la base legale per l'incanto in linea e disciplina gli elementi fondamentali della procedura. L'inserimento dell’articolo dopo il pubblico incanto (art. 125 segg. LEF) e la cifra del titolo marginale sottolineano l'indipendenza di questo tipo di realizzazione: non si tratta né di un pubblico incanto né di una vendita a trattative private.
Il capoverso 1 rappresenta la base legale per l'incanto in linea e ne disciplina le condizioni materiali. La scelta dell'incanto in linea come modo di realizzazione rientra nella competenza dell'ufficio d'esecuzione; presupposto fondamentale per tale scelta è la presunzione che in tal modo – tenendo conto delle modalità concrete quali la scelta della piattaforma, la durata dell'incanto, i prezzi minimi, ecc. – si ottenga un risultato migliore (cfr. anche n. 2.1.3). Oltre a scegliere l'incanto in linea come forma di realizzazione, l'ufficio d'esecuzione deve quindi optare anche per le modalità più convenienti.
Si rinuncia a una definizione esplicita dell’espressione «piattaforma in linea privata» poiché essa è da intendersi in senso lato e conformemente all'uso linguistico generale. Vi rientrano soprattutto le note piattaforme in linea di fornitori privati, particolarmente apprezzate dalla popolazione. È quindi chiaro che gli uffici di esecuzione sono autorizzati a concludere con il fornitore della piattaforma un contratto d’utenza e non devono realizzare i beni ai pubblici incanti ai sensi dell'articolo 125 segg. LEF bensì possono concludere un contratto di compravendita (di diritto privato) secondo le modalità di un incanto. Nella prassi saranno di regola decisive e applicabili le condizioni generali delle piattaforme (cfr. n. 1.1.4). Per il termine dell’«incanto» è infine decisivo che il prezzo sia stabilito mediante la concorrenza tra gli offerenti. Un requisito espli-