Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine

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1.2 Interventi parlamentari

Le modifiche proposte attuano i seguenti interventi parlamentari (cfr. n. 1.1.2 e 1.1.3):

– mozione 16.3335 Candinas «Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni» del 27 aprile 2016;

– mozione 19.3694 Fiala «Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni» del 19 giugno 2019;

– mozione 20.4035 Fiala «Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni» del 21 settembre 2020.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

2.1.1 Verifica del domicilio in occasione dell'informazione sulle esecuzioni

L'avamprogetto prevede che l’informazione dal registro delle esecuzioni contenga anche l’indicazione se la persona in questione è o era registrata nel registro degli abitanti del circondario d'esecuzione. Il tenore della mozione 16.3335 chiede una verifica del «domicilio». In senso stretto questa terminologia si riferisce al domicilio civile ai sensi del Codice civile (CC)38, che coincide con il luogo dove la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. art. 23 cpv. 1 primo periodo CC). Per individuare questo luogo ci si riferisce di regola al centro della vita della persona in questione, ossia al luogo in cui essa intrattiene i rapporti sociali, familiari e professionali più intensi39. Per un terzo questi criteri sono tuttavia difficilmente individuabili, per cui la determinazione del domicilio secondo il diritto civile può rivelarsi ardua o addirittura impossibile senza la cooperazione della persona in questione. Nel settore delle esecuzioni non è quindi possibile determinare d'ufficio il domicilio civile nell'ambito del rilascio di un'informazione sulle esecuzioni. L'avamprogetto si fonda pertanto sul luogo di iscrizione, ossia sul luogo in cui la persona in questione è registrata presso le autorità di controllo degli abitanti. Sussiste l'obbligo di registrarsi nel luogo del centro della vita, nel cosiddetto Comune di residenza40. Di norma il luogo di iscrizione corrisponde al domicilio civile. Tuttavia i due luoghi possono differire, in particolare perché in occasione di un trasloco l'interessato non ha notificato la partenza e l'arrivo o lo ha fatto con notevole ritardo, il che succede relativamente spesso. Occorre quindi considerare che è possibile che un debitore non sia ancora iscritto nel registro degli abitanti nell'attuale domicilio civile o, viceversa, che un luogo di iscrizione non sia più attuale ed eventualmente il debitore potrebbe già essere stato escusso nel nuovo luogo.

38 RS 210

39 DTF 120 III 7 consid. 2a.

40 Cfr. art. 3 lett. b della legge del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRA; RS 431.02).