Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine

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d'impugnazione è giustificata in quanto l'uso della piattaforma in linea privata garantisce di regola, in virtù della pubblicità e della concorrenza tra offerenti che vi regna, il trasferimento del bene a condizioni di mercato.

Infine, l'avamprogetto precisa che anche nella procedura di fallimento è possibile la realizzazione per via di incanto in linea (cfr. art. 256 cpv. 1 AP-LEF). Grazie al corrispondente rimando si applicano i principi dell'incanto in linea stabiliti in relazione alla realizzazione nell'esecuzione in via di pignoramento.

2.1.4 Prescrizioni formali per le domande d'esecuzione

Ai fini del trattamento digitale diretto delle indicazioni del creditore nella domanda d'esecuzione, l'avamprogetto introduce una base legale che permette in futuro al Consiglio federale di emanare prescrizioni relative al contenuto e alla forma della domanda d’esecuzione nonché al numero dei crediti ammessi (cfr. 67 cpv. 4 AP-LEF). Questa delega nella legge intende tenere conto del fatto che le prescrizioni formali per le domande dei creditori possono, a seconda delle circostanze, tangere disposizioni materiali della legge (cfr. n. 1.1.5).

2.1.5 Precisazione in merito all'esecuzione del sequestro

La modifica proposta intende permettere esplicitamente esecuzioni requisitorie del sequestro su tutto il territorio svizzero, a prescindere dal fatto che il coordinamento della procedura spetti a un giudice o a un ufficio. (cfr. n. 1.1.6).

2.1.6 Limitazione del pagamento in contanti del debitore all’ufficio d’esecuzione

Per intensificare ulteriormente la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo e per facilitare il lavoro degli uffici d’esecuzione, la limitazione del pagamento in contanti a un massimo di100 000 franchi, che dal 2016 si applica ai pubblici incanti, è estesa in generale ai pagamenti del debitore all’ufficio d’esecuzione (cfr. n. 1.1.7)). A tal fine l’articolo 12 LEF è completato con un nuovo capoverso 3.

2.2 Questioni di attuazione

Le modifiche proposte riguardano in parte l'organizzazione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, poiché rendono necessari adeguamenti dell'infrastruttura. Questo vale soprattutto per la verifica del domicilio nel caso dell'informazione sulle esecuzioni: i Cantoni dovranno adeguare l'infrastruttura affinché, in occasione del rilascio di un'informazione sulle esecuzioni, gli uffici d'esecuzione possano accedere per via elettronica (p. es. mediante sedex) ai dati del registro degli abitanti (cfr n. 2.1.1) e, a