Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine
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citamente menzionato della piattaforma in linea è che essa sia pubblicamente accessibile. Ciò garantisce che all'incanto partecipi una cerchia possibilmente grande di offerenti (potenziali) e permette anche ai creditori di fare offerte. In questo modo si riduce ampiamente il rischio di una distorsione o manipolazione del prezzo, il che in ultimo giustifica la procedura semplificata rispetto al pubblico incanto e alla vendita a trattative private nonché la conclusione di un contratto di diritto privato invece di una decisione amministrativa. Concretamente l'accesso pubblico implica che in linea di massima chiunque possa accedere alla piattaforma e all'incanto senza grossi ostacoli. La creazione di un proprio login o di un profilo utente non costituisce un ostacolo, a condizione che ciò sia possibile senza notevole perdita di tempo e senza grandi spese. Del resto la disposizione non esclude la possibilità del pubblico incanto ai sensi dell'articolo 125 segg. mediante una corrispondente piattaforma in linea sulla quale possono essere rispettate le pertinenti condizioni.
Il capoverso 2 disciplina la comunicazione, sotto forma di decisione, alle persone coinvolte. Questa informazione sostituisce la comunicazione in caso di pubblico incanto (art. 125 cpv. 1 e 2 LEF) o il consenso degli interessati in caso di vendita a trattative private (art. 130 n. 1 LEF) ed è importante in particolare per la tutela giurisdizionale (cfr. art. 132a capoverso 4 AP-LEF). Affinché la tutela giurisdizionale non sia interrotta, sono considerate persone interessate tutte quelle i cui interessi sono toccati dall'incanto in linea in maniera tale da essere legittimate al ricorso. Nella prassi l'interpretazione potrà in parte fondarsi su quella del termine «interessati» dell'articolo 130 numero 1 LEF. Visto lo scopo della disposizione, le modalità da comunicare saranno in particolare quelle che influiscono in modo determinante sul risultato della realizzazione e quelle che permettono ai creditori ed eventualmente a terzi coinvolti di partecipare all'incanto. Vi rientrano in particolare le indicazioni per trovare la piattaforma e l'incanto in questione, il momento dell'inizio e della fine o la durata dell'incanto, il prezzo minimo, eventuali prezzi per l'acquisto immediato, un rimando alle condizioni generali della piattaforma e, se del caso, condizioni aggiuntive dell'ufficio d'esecuzione51.
Il capoverso 3 corrisponde per senso alla seconda parte del periodo dell’articolo 126 capoverso 2 LEF e la sua formulazione è completata ai fini della comprensibilità. Il requisito può essere rispettato senz’altro fissando un prezzo minimo.
Infine, il capoverso 4 rimanda a ulteriori principi del pubblico incanto di cui va tenuto conto anche nell'ambito dell'incanto in linea. Anche gli articoli 127 e 128 LEF possono essere rispettati senza problemi fissando un prezzo minimo o rinunciando alla realizzazione. Visto il valore normalmente inferiore dei beni idonei all'incanto in linea, l'articolo 129 capoverso 2 LEF non sarà di regola di rilievo; in casi eccezionali si può rimandare a tale disposizione mediante un'indicazione nell'avviso.
S'intende rinunciare consapevolmente a disciplinare ulteriormente l'incanto in linea. Non sono necessarie regole speciali per l'accesso dell'ufficio d'esecuzione alla piattaforma e per l'accettazione delle condizioni generali di quest’ultima. Di norma è infatti
51 Staible Dominic, Online-Versteigerungen in Betreibungs- und Konkursverfahren, in: Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ) 2021, pag. 520 segg. (cit. Staible, Online-Versteigerung), pag. 530.