Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine

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1.1.2 Verifica del domicilio per l'informazione sulle esecuzioni

Nonostante sia solo parzialmente adatta a illustrare la situazione finanziaria e la morale di pagamento di una persona, l'informazione del registro delle esecuzioni è di notevole importanza in diversi ambiti, in particolare in occasione dell'affitto di un appartamento, ma ad esempio anche per la vendita per corrispondenza. Il registro delle esecuzioni non è un registro in grado di informare in modo esaustivo sulla solvibilità della popolazione, poiché contiene soltanto indicazioni sugli atti esecutivi effettuati presso l'ufficio interessato. Ogni esecuzione nei confronti di un nuovo debitore implica un ampliamento del registro delle esecuzioni dell'ufficio competente. L'informazione sulle esecuzioni non è quindi un estratto «classico» di un registro, quali ad esempio l'estratto del registro fondiario o del registro di commercio, bensì corrisponde piuttosto a una consultazione degli atti. Di conseguenza, la legge prevede solo un diritto di consultazione (cfr. art. 8a della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]), ma non definisce la cosiddetta informazione sulle esecuzioni3.

Pertanto una persona con una cattiva morale di pagamento riceve da ogni ufficio d'esecuzione presso il quale non è mai stata escussa un estratto delle esecuzioni vergine. Dato che il foro ordinario d'esecuzione si trova nel luogo di domicilio del debitore (art. 46 cpv. 1 LEF), la maggior parte delle esecuzioni sono eseguite presso l'ufficio d'esecuzione competente per il luogo di domicilio e sono pertanto registrate nei verbali e registri di tale ufficio. Dal punto di vista pratico è quindi decisivo - come supposto dalla mozione 16.3335 Candinas «Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni» – che un debitore abbia il suo domicilio nel circondario d'esecuzione dell'ufficio cui si chiede l'informazione sulle esecuzioni. L'attendibilità dell'accertamento del domicilio è tuttavia limitata e ciò vale anche per l'informazione sulle esecuzioni, che è più attendibile ma non sarà del tutto affidabile neppure in futuro (soprattutto in caso di trasloco del debitore negli ultimi cinque anni; cfr. n. 2.1.1). Nonostante l'accertamento del domicilio, è quindi sempre possibile che in passato il debitore sia stato escusso. Tuttavia l’attuazione proposta della mozione 16.3335 mira comunque a un aumento non insignificante dell'attendibilità.

La tematica delle informazioni sulle esecuzioni, e in particolare il fatto che attualmente una persona può talvolta ottenere un'informazione sulle esecuzioni senza essere domiciliata nel circondario d'esecuzione in questione e quindi procurarsi un estratto delle esecuzioni vergine nonostante sia stata escussa in passato, è stata negli ultimi anni oggetto di diversi interventi parlamentari.

2 RS 281.1

3 Il cosiddetto «estratto semplice del registro delle esecuzioni», ossia una panoramica di tutte le esecuzioni condotte nei confronti di una determinata persona, è definito unicamente nell'Istruzione n. 4 del 2016 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e sul fallimento. Sono tuttavia ipotizzabili e rilevanti molte altre informazioni, come ad esempio una panoramica di tutti i crediti fallimentari o la consultazione dei giustificativi attestanti i crediti degli altri creditori.