Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine

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tal fine, saranno eventualmente necessari adeguamenti del diritto cantonale. Per realizzare le modifiche riguardanti l'attestato di carenza di beni e l'incanto in linea non sono invece necessari adeguamenti infrastrutturali.

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Art. 8a cpv. 3bis

Il nuovo capoverso 3bis obbliga da una parte gli uffici d'esecuzione a verificare e rendere noto il luogo in cui la persona oggetto della richiesta d'informazione sulle esecuzioni è iscritta nel registro degli abitanti. Dall'altra, questo nuovo capoverso costituisce anche la base legale per l’ingerenza nella sfera privata della persona in questione (cfr. n. 2.1.1). La disposizione ha lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'informazione dell'ufficio richiesto poiché riporta il periodo per il quale l'informazione è attendibile (cfr. n. 1.1.2 e 2.1.1).

L'obbligo di rendere noto il luogo di iscrizione nel registro degli abitanti si limita alle informazioni «sulle esecuzioni». Questa limitazione è necessaria in quanto possono essere chieste anche informazioni diverse da quelle sulle esecuzioni, nel cui caso la verifica del luogo di iscrizione nel registro degli abitanti è meno o non è affatto necessaria. Nella prassi la disposizione riguarda soprattutto il cosiddetto «estratto semplice del registro delle esecuzioni» definito nell'istruzione numero 4 del 2016 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.

L'ufficio deve rendere noto se l'interessato era iscritto nel registro degli abitanti del circondario d'esecuzione nel periodo cui si riferisce l’informazione. Deve inoltre indicare la data di arrivo e quella di partenza se entrambe le date o una delle due si situa nel periodo indicato. Secondo l’articolo 8a capoverso 4 LEF, il periodo cui si riferisce l’informazione può contemplare al massimo gli ultimi cinque anni. L'ufficio non deve invece comunicare un eventuale altro luogo in cui è attualmente registrato l'interessato né il luogo nel quale o dal quale si è trasferito (cfr. n. 2.1.1). Non deve neppure informare in merito a un trasloco all'interno dello stesso circondario d'esecuzione, poiché tale informazione non è rilevante per l'attendibilità.

La disposizione non stabilisce come debba essere accertato il luogo di iscrizione nel registro degli abitanti. Per un accertamento rapido e poco oneroso si dovrà procedere, laddove possibile, a una consultazione elettronica (cfr. n. 2.1.1). La legge non si esprime nemmeno sulle ripercussioni di questo accertamento sugli emolumenti, poiché un eventuale adeguamento degli emolumenti spetterebbe al Consiglio federale mediante una modifica dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)49. Per il resto, gli ulteriori requisiti dovranno essere stabiliti nelle istruzioni dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.

49 RS 281.35.