Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine
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ai sensi dell’articolo 64 e seguenti LEF, anche se pure in questo caso sorgerà in futuro la questione della notificazione elettronica.
2.1.3 Incanto in linea
L'avamprogetto introduce una base legale esplicita per l'incanto in linea (cfr.
art. 129a cpv. 1 AP-LEF) e ne disciplina la procedura (art. 129a cpv. 2-4 AP-LEF). Con questa base legale, specifica per l'incanto in linea, non è più necessaria una procedura analoga alle regole della vendita a trattative private; in particolare non è più necessario il consenso di tutte le persone coinvolte (cfr. n. 1.1.4). La scelta dell'incanto in linea, quale modalità di realizzazione rispetto a un'altra, rientra nel margine di apprezzamento dell'ufficio d'esecuzione. Il presupposto fondamentale per la scelta dell'incanto in linea è la presunzione che in questo modo il risultato della realizzazione sia migliore rispetto alle altre modalità di realizzazione44. L'avamprogetto non lo sancisce esplicitamente, poiché il fatto che l'ufficio d'esecuzione debba sempre scegliere il tipo di realizzazione che promette il massimo ricavo corrisponde a un principio non esplicitamente fissato nella legge (ma ovvio)45. Una violazione del principio della migliore realizzazione possibile può anche innescare la responsabilità dello Stato46. Questi principi, finora sviluppati soprattutto alla luce della scelta tra pubblico incanto e vendita a trattative private, sarebbero applicabili senz'altro anche alla scelta dell'incanto in linea47. Essendo chiaro che non è possibile fare pronostici precisi sul risultato della realizzazione, la scelta è una questione di valutazione che tuttavia può essere verificata nella procedura di ricorso48.
Viste le specificità dell'incanto in linea, è necessario disciplinare esplicitamente la tutela giuridica delle persone coinvolte. Poiché per l'incanto in linea è di regola concluso un contratto di diritto privato secondo le condizioni generali del gestore della piattaforma, in caso di ricorso contro la realizzazione, tale contratto non può più essere revocato unilateralmente dall'ufficio d'esecuzione. L'avamprogetto prevede pertanto soltanto la possibilità di impugnare la decisione sulla scelta di questo tipo di realizzazione e sulle modalità della realizzazione (art. 132a cpv. 4 AP-LEF). Possono quindi essere impugnati in particolare gli aspetti pratici più rilevanti ossia quelli relativi all'adeguatezza di questa modalità di realizzazione, alla scelta della piattaforma privata e al prezzo minimo. Lo svolgimento effettivo e l'esito dell'incanto in linea può invece essere impugnato soltanto secondo le regole sulla responsabilità nella procedura d'esecuzione e fallimento (cfr. art. 5 cpv. 1 LEF). Questa limitazione delle possibilità
44 Cfr, Staible, Verwertung (nota 233), pag. 89 seg.; Roth (nota 266), art. 126 N 50.
45 DTF 43 III 59 pag. 62 seg.
46 Boll. Uff. BS, BlSchK 27 (1963), pag. 111.
47 Ciascun creditore ha il diritto individuale a un modo di realizzazione che offra la maggior copertura possibile; DTF 87 III 111 consid. 3b pag. 116. Un fallito è d'altronde legittimato al ricorso e, a seconda delle circostanze, si tratta di una violazione della legge qualora un'offerta di vendita a trattative private non fosse accettata nonostante permetta di coprire tutti i crediti (del fallimento) e ne risulti ancora un'eccedenza; DTF 88 III 28 consid. 2a pag. 34 seg.
48 L'autorità di vigilanza deve, se del caso, esaminare la questione dell'adeguatezza e sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità; DTF 100 III 16 consid. 2.