Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
registro delle esecuzioni è disciplinato a livello cantonale e non è chiaro se e in che misura sussista una competenza federale in tal senso43.
L'attuazione della modifica proposta spetterà agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti e quindi ai Cantoni. Per rilasciare le informazioni sulle esecuzioni rapidamente o ad hoc, di regola gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti dovranno poter accedere in linea ai dati del controllo abitanti. Ciò è verosimilmente oggi possibile senza oneri elevati, ad esempio mediante la piattaforma sedex dell'Ufficio federale di statistica UST. In alcuni Cantoni la relativa infrastruttura è già a disposizione mentre in altri occorrerà procedere ai necessari adeguamenti. Determinati Cantoni dovranno inoltre eventualmente adeguare le proprie basi legali in vista del suddetto scambio di dati. Di tali circostanze si deve tener conto nel fissare la data d'entrata in vigore delle presenti modifiche.
2.1.2 Notificazione per via elettronica
Attualmente, previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica (art. 34 cpv. 2 LEF). Le modifiche proposte prevedono invece che il destinatario possa chiedere la notificazione per via elettronica e che l'ufficio provveda alla notificazione elettronica se il destinatario ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non ha chiesto espressamente la notificazione in forma cartacea degli avvisi e delle decisioni. (art. 34 cpv. 2 primo periodo AP-LEF). In questi casi non sta pertanto (più) agli uffici scegliere se effettuare la notificazione per via elettronica e non è neppure prevista una notifica contemporanea di atti cartacei. In tal modo s'intende estendere notevolmente l'uso di atti elettronici. Nel contempo questo disciplinamento implica che in determinate circostanze non vi sia più un originale cartaceo degli atti e quindi la trasmissione di un atto elettronico rilasciato da un altro ufficio d'esecuzione o dei fallimenti corrisponda necessariamente alla trasmissione di un atto originale.
Questa modifica promuove il rilascio, la conservazione e la trasmissione in forma elettronica di attestati di carenza di beni (cfr. n. 1.1.3). Un ufficio d'esecuzione deve quindi accettare senz'altro un attestato elettronico di carenza di beni rilasciato da un altro ufficio e trasmessogli dal creditore conformemente all'articolo 33a LEF. Tale estensione della notificazione per via elettronica non si limita tuttavia all'attestato di carenza di beni, bensì riguarda tutti gli avvisi e le decisioni. Oltre che per l'attestato di carenza di beni, nella prassi questo è importante soprattutto per la copia del precetto esecutivo al creditore. Conformemente alla disposizione menzionata, anche quest'ultima è notificata al creditore per via elettronica che, se necessario, può in futuro trasmetterla senz'altro per via elettronica a un altro ufficio d'esecuzione. Non è invece contemplata la notificazione elettronica del precetto esecutivo in quanto atto esecutivo
43 La LArRa prevede in linea di massima soltanto l'armonizzazione dei contenuti dei registri degli abitanti ai fini del rilevamento di dati e della semplificazione dello scambio di dati tra i registri (cfr. art. 1 e 6 segg. LArRa). Una competenza esplicita per il disciplinamento esaustivo dei registri degli abitanti non è prevista dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101).