Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d'intervento e obiettivi della revisione
1.1.1 Panoramica
Il settore delle esecuzioni è già fortemente digitalizzato. Soprattutto l'introduzione di e-LEF ha fatto sì che dal 2007 la comunicazione tra i creditori istanti e gli uffici d'esecuzione si svolga oggi in gran parte per via elettronica1, permettendo di compiere il passo più importante verso la digitalizzazione delle esecuzioni. Ciononostante vi è ancora un potenziale di miglioramento. Sono interessati soprattutto tre ambiti:
1. Per l'informazione dal registro delle esecuzioni è prevista la verifica, da parte dell'ufficio d'esecuzione, del luogo d’iscrizione nel registro degli abitanti, il che è possibile in modo rapido e semplice solo grazie alla digitalizzazione dei dati e alla interconnessione delle autorità. Tale verifica permette di migliorare notevolmente l'affidabilità dell'informazione sulle esecuzioni. Questa modifica intende attuare la mozione 16.3335 Candinas «Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni».
2. L'avamprogetto intende rivedere parzialmente la notificazione per via elettronica. Prevede che in futuro le parti abbiano il diritto alla notificazione per via elettronica e che in determinati casi la notificazione sia effettuata d’ufficio per via elettronica. L’obiettivo è soprattutto promuovere l'uso di attestati elettronici di carenza di beni. Anche se la notificazione per via elettronica segnatamente di questi attestati è attualmente già possibile, nella prassi sono spesso rilasciati attestati cartacei, il che implica spese inutili. Questa modifica attua le due mozioni 19.3694 Fiala «Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni» e 20.4035 Fiala «Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni».
3. In futuro i beni del debitore potranno essere realizzati, in virtù di una chiara base legale, anche su piattaforme in linea. Mentre attualmente il diritto in materia di esecuzioni prevede innanzitutto l'incanto con la presenza fisica degli interessati, in altri ambiti, e soprattutto tra privati, negli ultimi anni si è imposto l'incanto in linea. Appare pertanto opportuno prevedere questa possibilità anche per le realizzazioni nell'ambito della LEF.
Infine, il presente avamprogetto di revisione propone tre ulteriori adeguamenti della legge: introduce una base legale per definire in un’ordinanza i requisiti relativi alle domande d’esecuzione, precisa il disciplinamento dell’esecuzione del sequestro e limita a 100 000 franchi il pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione (cfr. n. 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.7).
1 Cfr. l'ordinanza del DFGP del 9 feb. 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione, RS 281.112.19; ulteriori informazioni sul sito www.eschkg.ch.