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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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autenticazione e i dati di autentificazione server (p. es. una chiave pubblica per verificare la firma), l’infrastruttura autentica il mittente di un voto come avente diritto di voto. I dai di autenticazione client devono essere difficili da indovinare.

Lett. s: nella prassi deve essere possibile generare un messaggio di autenticazione valido senza conoscere un dato di autenticazione client.

Art. 3 Condizioni di base per la concessione del nulla osta per il voto elettronico per ogni singolo scru-

tinio

Frase introduttiva, lett. a e c: le disposizioni sono rimaneggiate sotto il profilo redazionale. Inoltre, nella lettera a è stata integrata la verificabilità che secondo l’articolo 27i capoverso 2 AP-ODP è ora richiesta per l’impiego di tutti i sistemi di voto elettronico.

Lett. a: concerne in particolare l’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 4–9 AP-OVE.

Lett. c: concerne in particolare l’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 10–12 AP-OVE.

Lett. d: integrazione della disposizione vigente con una nuova condizione per l’accesso pubblico alle informazioni e per il coinvolgimento del pubblico (in particolare secondo l’art. 27m AP-ODP e l’art. 13 AP-OVE). Questa integrazione sottolinea l’importanza della trasparenza e del coinvolgimento del pubblico nel voto elettronico. Le informazioni da fornire dipendono dai gruppi di destinatari, in particolare il grande pubblico o le cerchie specialistiche.

Art. 4 Analisi dei rischi

Cpv. 1: per ottenere un’autorizzazione i Cantoni devono come finora effettuare un’analisi dei rischi nel loro ambito di responsabilità. Tutti i rischi connessi all’adempimento degli obiettivi di sicurezza devono essere determinati attraverso un’analisi dei rischi. Devono poi essere valutati anche rischi riguardanti il contesto del voto elettronico in seno all’amministrazione e al pubblico.

Le analisi dei rischi devono anche tenere conto del grado di fiducia nel voto elettronico e della sua accettazione da parte del pubblico. Si tratta di un obiettivo sovraordinato che deve essere integrato in modo trasversale in tutti gli obiettivi e rischi di sicurezza. Qui di seguito sono riportati esempi di applicazione:

- esempio 1: per evitare per quanto possibile che sorgano dubbi sulla correttezza dei risultati, il pro-

cesso che definisce come procedere nel caso in cui la verifica dell’esattezza del risultato dia esito negativo è illustrato nel dettaglio e comunicato;

- esempio 2: per evitare che vi sia una perdita di fiducia infondata a seguito della scoperta di una

lacuna di poco conto nel sistema, per la valutazione e la comunicazione ci si affida a specialisti indipendenti.

L’analisi deve avvenire conformemente a una metodologia che prevede le seguenti attività: identificare i rischi; analizzare i rischi; valutare i rischi. I dettagli della metodologia impiegata e i criteri di accettazione dei rischi predefiniti dal Cantone devono essere documentati. Le analisi dei rischi devono essere effettuate almeno una volta all’anno e in caso di modifiche sostanziali del sistema. Inoltre, prima di ogni scrutinio si deve verificare se vi sono nuovi rischi o se il livello dei rischi già noti si è innalzato.

Nell’ambito della sua valutazione della situazione la CaF può effettuare una propria analisi dei rischi presenti nel suo ambito di responsabilità. L’analisi dei rischi da parte della CaF non costituisce una condizione posta ai Cantoni per la concessione del nulla osta; una tale analisi può tuttavia essere considerata nella decisione sulla concessione del nulla osta. Essa è trasmessa ai Cantoni per conoscenza, in modo tale che questi possano considerare le valutazioni della CaF. Quest’ultima consulta le analisi dei Cantoni per stilare la propria analisi dei rischi.

La CaF mette a disposizione dei Cantoni una guida che illustra come effettuare le analisi dei rischi. Tutte le analisi dei rischi devono riflettere la situazione del momento e gli ultimi sviluppi e conoscenze devono costantemente esservi integrate.

Cpv. 2: il gestore o il fabbricante del sistema deve ora stilare una propria analisi dei rischi, in particolare se fa capo a un sistema esterno. Per altri fornitori di servizi rilevanti per la sicurezza, come ad esempio