Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine
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segreto non si esclude di ricorrere a un e-ID. Tale scelta dovrebbe essere basata su una valutazione dei rischi. Un e-ID non può tuttavia sostituire la consegna per posta del riferimento di verifica. Per il momento resterà necessario consegnare il materiale di voto per posta.
Inoltre la disposizione secondo cui l’ammissibilità del ricorso a un e-ID deve essere esaminata sulla base di una valutazione dei rischi si applica anche se questo e-ID è rilasciato o riconosciuto dallo Stato.
N. 7 Requisiti posti alle tipografie
In futuro i requisiti posti alle tipografie non saranno più disciplinati in un catalogo distinto ma direttamente nell’allegato dell’OVE. Queste disposizioni si applicano segnatamente in aggiunta a quelle di cui al numero 3.
N. 7.4: Ad esempio i supporti di dati e l’elemento segreto per la decrittazione devono essere conservati separatamente in un luogo sicuro (ad es. in una cassaforte). La persona in possesso dell’elemento segreto per decrittare i dati non deve poter aprire la cassaforte senza poter essere tracciata. La decrittazione e l’elaborazione dei dati così come il processo di stampa sono eseguiti secondo il principio del doppio controllo. Non deve essere possibile far figurare su una componente dati non crittati senza un previo controllo di almeno due persone.
Se durante l’elaborazione di dati critici il principio del doppio controllo non può essere implementato senza soluzione di continuità, ad esempio a causa di un’interruzione prolungata, i dati devono essere distrutti.
N. 7.6: Se ci sono buoni motivi la distruzione dei dati può essere rimandata al più tardi fino a quando i requisiti legali relativi alla conservazione e alla tracciabilità sono soddisfatti.
N. 8 Informazioni e istruzioni
N. 8.10: Gli aventi diritto di voto devono conoscere la corretta procedura di voto per essere protetti dagli attacchi di ingegneria sociale. Inviando le istruzioni per posta e consigliando agli aventi diritto di voto, in caso di dubbio, di attenersi a queste istruzioni e, se necessario, di contattare il servizio cantonale competente, le autorità riducono il margine d’azione per gli attacchi di ingegneria sociale. L’efficacia di questa procedura così come eventuali procedure alternative per guidare gli aventi diritto di voto potrebbero essere oggetto di progetti di ricerca e di accompagnamento scientifico.
N. 10 Controllo della conformità e deposito di voti espressi in modo definitivo
Per il conteggio possono essere depositati soltanto voti espressi conformemente al sistema. Questo controllo può essere effettuato anche con una componente non affidabile secondo il numero 2.
N. 11 Spoglio dei voti depositati nell’urna elettronica
N. 11.1: La decrittazione secondo il numero 11.2 deve avvenire la domenica della votazione. Decrittazioni a monte, effettuate presso il fornitore del sistema, possono iniziare non appena il canale di voto elettronico è stato chiuso. L’efficacia della decrittazione deve rimanere alta nonostante le procedure a monte.
N. 11.2: Se è utilizzato il sistema di un altro Cantone la decrittazione e lo spoglio possono avvenire anche nel Cantone che fornisce il sistema.
N. 11.6: Usando come unica base di confronto i soli voti espressi elettronicamente non è possibile determinare se un avente diritto di voto che ha espresso il proprio voto di persona o per corrispondenza abbia già votato (due o più volte). Nonostante questo la possibilità di cui al numero 11.6 rientra nel campo di applicazione dell’OVE. Non è tuttavia necessario specificare tale possibilità con riferimento alle ipotesi sul grado di fiducia secondo il numero 2.