Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine
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5.2.2 Allegato con i requisiti tecnici e amministrativi posti al voto elettronico
Osservazione generale
Il rimando al profilo di sicurezza dell’Ufficio federale della Germania per la sicurezza informatica (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI ex n. 3.15) è stato eliminato dato che tale profilo non è più gestito dal BSI ed è stato archiviato. I requisiti rilevanti del profilo di sicurezza sono stati inclusi puntualmente nei requisiti esistenti o in nuovi requisiti.
Spiegazioni concernenti parte delle disposizioni
N. 1 Definizioni
N. 1.5: Il votante confronta i codici visualizzati sullo schermo con quelli del riferimento di verifica.
N. 1.6: I dati che permettono di sapere se gli aventi diritto di voto hanno espresso un voto non rientrano nel presente campo di applicazione.
N. 2 Requisiti posti al protocollo crittografico per la verificabilità completa (art. 5)
Tra il momento dell’operazione di voto e quello del conteggio, i voti elettronici si spostano dalle piattaforme utenti al Cantone attraverso Internet e i numerosi server del fornitore del sistema. Gli elementi dell’infrastruttura utilizzata sono numerosi e difficilmente controllabili. I protocolli crittografici permettono di ridurre al minimo il numero di elementi che un aggressore dovrebbe controllare per poter modificare voti senza essere notato o per violare il segreto del voto. Le misure per evitare incursioni da parte di un aggressore possono quindi concentrarsi in modo mirato su questi elementi circoscritti. Si tratta di elementi particolarmente degni di protezione e, idealmente, che possono anche essere protetti in modo particolarmente efficace e dissuasivo.
Questi elementi – che si trovano tra i partecipanti al sistema e i canali di comunicazione elencati nei numeri 2.1 e 2.2 – sono descritti come «affidabili». A prima vista questa associazione potrebbe risultare sorprendente: perché designare «affidabile» un elemento particolarmente degno di protezione? La spiegazione va ricercata nel fatto che lo scopo dei protocolli crittografici non è quello di proteggere tali elementi. La designazione «affidabile» segnala agli autori e ai lettori del documento contenente il protocollo crittografico che non devono preoccuparsi di possibili attacchi in cui un aggressore prende il controllo di questi elementi. Essendo affidabili, i partecipanti al sistema si rifiutano di cooperare con un aggressore. Il protocollo deve essere definito in modo tale che – finché i partecipanti affidabili al sistema si attengono al protocollo – l’aggressore non avrà successo, anche se porta gli altri partecipanti non affidabili al sistema sotto il suo controllo. L’uso del termine affidabile è basato sulla letteratura specifica in materia.
Il protocollo crittografico consiste in istruzioni astratte, scritte in linguaggio matematico, destinate a tutti i partecipanti al sistema e che indicano i calcoli che questi devono eseguire quando ricevono i vari messaggi, i dati che devono salvare e i messaggi che devono inviare attraverso quali canali. Il protocollo è conforme con l’OVE se l’aggressore secondo il n. 2.3 non può raggiungere gli obiettivi di cui ai numeri 2.5-2.8 alle condizioni di cui ai numeri 2.11 e 2.12, nonostante il suo controllo sui partecipanti al sistema non affidabili e sui canali di comunicazione di cui ai numeri 2.1, 2.2 e 2.9. Il numero 2.13 richiede da un lato l’uso di elementi crittografici sicuri (ad esempio algoritmi crittografici) e dall’altro che le istruzioni date ai partecipanti al sistema siano chiare e sufficientemente precise. Il numero 2.14 richiede note di conferma matematiche della conformità del protocollo, conformemente all’usuale prassi scientifica.
Il protocollo crittografico è la base per lo sviluppo del sistema. Può essere efficace solo se le istruzioni concernenti gli elementi affidabili sono correttamente implementate in forma di software e se le componenti alla base del software sono sufficientemente protette. L’OVE contiene requisiti a questo proposito. Cfr. in merito anche il commento concernente i numeri 2.3 e 2.4.
N. 2.1:
- Aventi diritto di voto / votanti: gli aventi diritto di voto ricevono per posta dal Cantone o dalla tipografia,
prima dello scrutinio, le caratteristiche di autenticazione client e il riferimento di verifica, entrambi