Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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degli sviluppi nel voto elettronico. Si tratta di valutare l’impiego attuale e previsto del voto elettronico nei Cantoni, il contesto politico, la stabilità dell’esercizio sperimentale e la fiducia riposta dalla popolazione nel voto elettronico. Se sulla base di questi elementi riterrà opportuno un adeguamento dei limiti, la CaF presenterà al Consiglio federale una relativa proposta per modificare il capoverso 1.

Cpv. 3: ex capoverso 2 con la seguente modifica: oltre agli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto, tra i gruppi destinatari particolari del voto elettronico figurano anche gli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente. Con l’integrazione del capoverso 3 questi due gruppi di aventi diritto di voto possono essere esclusi dal conteggio per i limiti. In tal modo i Cantoni hanno la possibilità di offrire il voto elettronico a questi due gruppi indipendentemente dalle disposizioni concernenti le limitazioni dell’elettorato.

Art. 27i cpv. 1 e 2

La formulazione dell’articolo 27i capoversi 1 e 2 si riferisce alla possibilità di autorizzare al voto elettronico soltanto una parte o l’intero elettorato. Poiché secondo l’articolo 27f capoverso 1 AP-ODP nella prossima fase sperimentale non è prevista la possibilità di autorizzare l’intero elettorato, occorre modificare la formulazione.

Cpv. 1: la plausibilità dei risultati del voto elettronico deve fornire indicazioni su eventuali errori nella trasmissione dei dati e su possibili manipolazioni dei risultati. Come finora, i Cantoni possono controllare la plausibilità mediante diversi metodi. Ad esempio, possono verificare la corretta registrazione di voti di prova espressi da controllori e verbalizzati, confrontare i risultati con quelli del voto per corrispondenza o del voto di persona all’urna oppure paragonare i voti elettronici scrutinati e i file di registro (file di log) del server della votazione o dell’elezione. Nelle sperimentazioni si devono utilizzare – se disponibili e se la base dei dati lo consente – metodi statistici.

Cpv. 2: La verificabilità del voto elettronico è la misura centrale per garantire la sicurezza del voto elettronico perché consente di rilevare manipolazioni dei voti espressi elettronicamente. La verificabilità prevede che si controlli o si possa controllare se un voto:

- è stato espresso conformemente all’intenzione del votante;

- è stato registrato nel modo in cui è stato espresso;

- è stato conteggiato nel modo in cui è stato registrato.

Oltre alla plausibilità secondo il capoverso 1, in futuro in Svizzera potranno essere autorizzati unicamente sistemi di voto elettronico con verificabilità completa, anche se soltanto una parte dell’elettorato è autorizzata a votare elettronicamente. La disposizione vigente è inoltre stata leggermente rimaneggiata sotto il profilo redazionale.

Art. 27kbiscpv. 2

La disposizione può essere abrogata, perché a differenza dalla prassi vigente la CaF non è più coinvolta nelle relazioni contrattuali. Il rapporto contrattuale tra i Cantoni ed eventuali imprese private si desume dal capoverso 1.

Art. 27l Valutazione dei sistemi e delle modalità d’esercizio

Cpv. 1: riprende l’attuale disposizione del capoverso 2 e disciplina quando è necessaria una valutazione.

Cpv. 2: l’oggetto della valutazione corrisponde al disciplinamento vigente. L’ente esaminatore deve essere indipendente dall’ente esaminato.

Capoversi 3 e 4: la CaF disciplina nella sua ordinanza i contenuti da esaminare e i requisiti posti agli enti incaricati, nonché chi è competente a commissionare il mandato. Dalla revisione delle basi legali nel 2013, nella maggior parte delle volte la valutazione dei sistemi di voto elettronico è stata commissionata a enti esterni accreditati. Spettava ai Cantoni commissionare da sé o attraverso il gestore del sistema la certificazione richiesta. Nell’ambito dei lavori per la riorganizzazione della fase sperimentale è emerso che è