Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine
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N. 2.12.4: Con questa dichiarazione, il voto non è ancora espresso in modo definitivo. In primo luogo, il votante deve avere la possibilità di verificare la corretta trasmissione attraverso una prima nota di conferma parziale. In seguito, deve avere la possibilità di annullare il voto e di esprimere il voto attraverso un canale convenzionale.
N. 2.12.5: Non è permesso fare effettuare una verifica agli aventi diritti di voto per ragioni puramente psicologiche se il risultato della verifica non ha alcuna rilevanza in relazione alla valutazione della manipolazione del voto.
N. 2.12.8: Se, per adempiere i requisiti di cui al numero 2.5, sono impiegate due note di conferma parziali, la penultima nota di conferma parziale equivale alla prima. Inoltre, dal numero 2.8 si può dedurre che gli aventi diritto di voto devono inserire con la loro dichiarazione d’intenti secondo il numero 2.12.8 un elemento segreto che non è ancora stato inserito nella piattaforma utente. L’elemento segreto può anche essere inteso quale funzione di autenticazione lato client.
N. 2.12.11: Le componenti di setup e le componenti di stampa sono fondamentalmente previste per la preparazione dello scrutinio. Il loro uso in un momento successivo non è però vietato. Tuttavia non dovrebbe essere possibile processare voti o altri dati che si presentano solo durante lo scrutinio, presupponendo che queste componenti siano affidabili. Se utilizzate per processare i dati, tali componenti devono essere considerate non affidabili.
N. 3 Requisiti posti alle componenti affidabili secondo il numero 2 e al loro esercizio
Qui sono posti i requisiti alle componenti che, conformemente al protocollo crittografico, sono considerate affidabili quando almeno uno dei requisiti secondo i numeri 2.5-2.8 è soddisfatto. Le componenti interessate sono le seguenti:
- componenti di setup
- componenti di stampa
- componenti di controllo
- ausili tecnici per i verificatori
N. 3.1: Include la configurazione (sistema operativo, ambiente di esecuzione, software per il voto elettronico), la verifica della correttezza dei file con il software per il voto elettronico, l’aggiornamento, la configurazione e la messa in sicurezza. Cfr. anche le spiegazioni concernenti il n. 2.9.3.
N. 3.4: L’organizzazione concreta e l’impostazione dell'impiego dei verificatori è disciplinata a livello cantonale. Cfr. anche le spiegazioni concernenti l’articolo 27m cpv. 4 AV-ODP.
N. 3.7: Si intendono non solo il software per il voto elettronico ma anche il software per l’infrastruttura, come i sistemi operativi.
N. 4 Procedura di voto
N. 4.10: Più precisamente, in questo caso la validità delle note di conferma può essere fatta dipendere dall’affidabilità della piattaforma utente. Ciò consente ad esempio la scansione del riferimento di verifica prima di esprimere il voto. Queste facilitazioni possono essere concesse solo a un piccolo gruppo di aventi diritto di voto i quali senza tale agevolazione non sarebbero in grado di interpretare la nota di conferma. Tutti gli altri devono essere in linea di massima esortati a verificare le note di conferma secondo la procedura prevista.
N. 4.11: Gli aventi diritto di voto sono tenuti a segnalare alle autorità cantonali competenti se le note di conferma sono visualizzate in modo errato o se hanno dubbi al riguardo. Esprimere il proprio voto di persona o per corrispondenza resta possibile fintantoché non si ha già votato elettronicamente. Per verificare se l’avente diritto di voto può ancora avvalersi del voto di persona o per corrispondenza i Cantoni possono ricorrere alla funzione descritta al numero 11.6.
N. 4.12: La conferma dell’espressione definitiva del voto secondo il numero 2.12.8 deve essere effettuata utilizzando un elemento segreto, non ancora inserito nella piattaforma utente. Al posto di tale elemento