Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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auspicabile che l’incarico per gli esami sia conferito dalla Confederazione. In futuro la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni deve essere organizzata in modo tale che la Confederazione assuma più responsabilità e svolga un ruolo diretto nell’esame dei sistemi.

Art. 27m Coinvolgimento e informazione del pubblico

Cpv. 1: per coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti la CaF e i Cantoni attuano misure come l’organizzazione di convegni e conferenze, di concorsi di idee e hackathon, la gestione di piattaforme informative o l’attuazione di progetti di citizen science. In particolare, per coinvolgere specialisti del pubblico occorre prevedere incentivi, come con l’organizzazione di programmi di bug bounty da parte dei Cantoni.

Cpv. 2: La pubblicazione di informazioni sul sistema di voto elettronico e sul suo esercizio serve a verificare il corretto svolgimento del processo. I destinatari sono sia gli specialisti sia persone senza conoscenze specialistiche. La misura principale in questo contesto è la pubblicazione del codice sorgente e della relativa documentazione. Conformemente agli articoli 7a e 7b OVE, i Cantoni sono già oggi tenuti a pubblicare il codice sorgente del software di un sistema di voto elettronico completamente verificabile, unitamente a una documentazione sufficiente. Il codice sorgente permette di vedere in che modo il sistema deve registrare ed elaborare i voti. Il principio della trasparenza è importante e deve essere sancito nell’ODP. Le informazioni pubblicate consentono alle cerchie di specialisti di partecipare al processo, a tutto vantaggio della sicurezza, della qualità del sistema e della fiducia. La pubblicazione di informazioni relative al sistema, in particolare al codice sorgente, e al suo esercizio consente un dibattito obiettivo e basato sui fatti. La disponibilità delle informazioni favorisce l’indipendenza da singole persone e organizzazioni. La CaF continuerà ad apportare le precisazioni necessarie nella sua ordinanza.

Cpv. 3: corrisponde all’attuale capoverso 1 ed è stato modificato leggermente sotto il profilo redazionale. Come finora i Cantoni dovranno informare gli aventi diritto di voto. Si tratta in particolare di informazioni che figurano sul materiale di voto, ovvero indicazioni concrete su come funziona il voto elettronico e come comportarsi in caso di irregolarità o problemi. Inoltre, si ritiene importante informare gli aventi diritto di voto sulla nozione di fondo della verificabilità. In effetti, la procedura della verificabilità permette di rilevare eventuali irregolarità solo se essa è utilizzata anche dagli elettori. La verificabilità completa consente di promuovere la fiducia soltanto se si riesce a coglierne l’utilità.

Cpv. 4: corrisponde nei principi all’attuale capoverso 2. La disposizione è stata precisata chiarendo che ci si riferisce alla possibilità di osservare gli atti nello svolgimento di uno scrutinio (p. es. la procedura di spoglio, il crittaggio e la decrittazione dell’urna elettronica). Questa disposizione contribuisce ulteriormente alla trasparenza nei confronti degli aventi diritto di voto. Come finora, la disposizione non esige che i Cantoni attuino strutture permanenti destinate a rappresentare gli elettori, ad esempio commissioni elettorali. In linea generale è sufficiente che le procedure e i processi possano essere seguiti ad esempio da un ufficio elettorale, composto di aventi diritto di voto, istituito dall’autorità competente. Del resto, non si tratta né di rendere accessibili tutte le tappe né di pubblicare tutti i documenti. Se vi sono fondati motivi che ne sconsigliano l’accesso o la pubblicazione, rimane sempre la possibilità – come è stato il caso finora – di respingere la domanda. A tale riguardo è possibile rifarsi alle eccezioni previste nella legislazione applicabile in materia di trasparenza. Il rimando alla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione non è più considerato necessario e può pertanto essere stralciato. È determinante che lo scrutinio avvenga in tempo utile: in nessun momento il buon svolgimento dello scrutinio deve essere messo in pericolo da questa disposizione.

Cpv. 5: i Cantoni devono ora essere obbligati a pubblicare i risultati dei voti espressi per via elettronica. La pubblicazione serve in primo luogo per assicurare la trasparenza.

Devono essere pubblicati i seguenti risultati:

- nelle votazioni: il numero di voti espressi per via elettronica con un Sì, un No o in bianco;

- nelle elezioni: il numero di voti espressi per via elettronica per candidato (voti personali) e per lista

(voti di lista).

In linea di massima i dati devono essere pubblicati in modo dettagliato. Nelle votazioni si deve prevedere la pubblicazione dei dati per Comune e nelle elezioni dei dati per circondario elettorale. Il segreto del voto