Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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3. Panoramica sul presente avamprogetto

Il presente progetto comprende una revisione parziale dell’ODP e una revisione totale dell’OVE e del suo allegato. Queste modifiche portano a compimento la prima tappa dell’attuazione delle misure sulla riorganizzazione della fase sperimentale.

Qui di seguito sono illustrati gli aspetti salienti dell’avamprogetto.

- Proseguimento della fase sperimentale

Occorre mantenere la fase sperimentale del voto elettronico. Finora le disposizioni federali prevedevano tre livelli nella limitazione dell’elettorato a seconda del grado di sviluppo dei sistemi. Nella prossima tappa della sperimentazione il limite è fissato anche per l’impiego di sistemi completamente verificabili in modo unitario al 30 per cento al massimo dell’elettorato cantonale e al 10 per cento al massimo dell’elettorato svizzero. I limiti sono periodicamente riesaminati sulla base degli sviluppi nel settore del voto elettronico. Come finora, gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto non sono considerati nel calcolo dei limiti (art. 27f cpv. 3 ODP). Con la nuova normativa anche gli aventi diritto di voto con disabilità che non possono esprimere il loro voto autonomamente nel rispetto del segreto del voto saranno esclusi dal conteggio dei limiti.

- Sicurezza rafforzata

In futuro la Confederazione dovrà autorizzare soltanto sistemi completamente verificabili. È questa una misura importante per garantire la sicurezza del voto elettronico: la verificabilità completa consente di rilevare manipolazioni dei voti espressi per via elettronica. La sicurezza del sistema di voto elettronico deve essere ulteriormente rafforzata con precise direttive in materia di sicurezza e qualità per i sistemi e il loro sviluppo.

- Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni

Come ora, ogni Cantone deciderà da sé se effettuare prove di voto elettronico. Anche l’acquisizione del sistema resta di competenza dei Cantoni: come ora possono gestire un proprio sistema, utilizzare il sistema di un altro Cantone oppure far capo al sistema di un’impresa privata (art. 27kbiscpv. 1 lett. b ODP). La Confederazione stabilisce, come finora, il quadro normativo ed è responsabile per la concessione delle autorizzazioni.

- Verifiche indipendenti

Al posto di porre l’accento, come finora, sulla certificazione dei sistemi e dell’esercizio, una verifica indipendente su mandato della Confederazione dovrà ora consentire un esame della sicurezza e, in tal modo, dell’adempimento dei requisiti per l’autorizzazione, nonché rilevare un potenziale di miglioramento per il futuro. Il presente progetto prevede pertanto che, per la parte principale degli esami, in futuro sia la Cancelleria federale e non i Cantoni o il gestore del sistema a conferire il mandato.

- Trasparenza, coinvolgimento del pubblico e collaborazione con il mondo scientifico

Disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e il maggiore coinvolgimento di specialisti indipendenti nella concezione, sviluppo ed esame di sistemi di voto elettronico devono contribuire a instaurare un processo di costante perfezionamento. Il pubblico deve avere accesso a tutte le informazioni concernenti il sistema, l’esercizio e i rapporti d’esame e occorre promuovere la partecipazione. In tal modo si pongono solide basi per una verifica pubblica permanente, per la quale un ruolo importante è anche svolto dal mondo scientifico. In quest’ambito gli attuali requisiti concernenti la pubblicazione del codice sorgente del sistema di voto elettronico devono essere precisati e si deve sancire l’obbligo di effettuare un programma bug bounty. Questo programma deve prevedere una remunerazione finanziaria per le segnalazioni di rilievo giunte dal pubblico.