Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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Lett. f: per «atti e operazioni critici» s’intendono in particolare la preparazione dello scrutinio (n. 5 dell’allegato), l’apertura e la chiusura del canale di voto elettronico (n. 9 dell’allegato), lo spoglio dei voti depositati nell’urna elettronica (n. 11 dell’allegato) e la distruzione dei dati dopo l’omologazione dei risultati delle votazioni e delle elezioni (n. 12.9 dell’allegato).

Lett. g: l’organizzazione e le modalità concrete dell’impiego dei verificatori sono disciplinate nel diritto cantonale. Oltre a una formazione, l’istruzione dei verificatori comprende lo svolgimento di esercizi.

Lett. h: oltre ad altri indicatori, secondo il numero 11.10 dell’allegato devono essere comunicati ai verificatori il numero e il tipo di anomalie che gli aventi diritto di voto hanno segnalato al Cantone.

Art. 16 Attestati relativi alle domande

Cpv. 1: a seguito della modifica dell’articolo 27b lettera b AP-ODP sono qui disciplinati unicamente gli attestati da allegare alla domanda per ottenere il nulla osta. I termini precisi e ulteriori dettagli saranno definiti dalla CaF in un documento separato. L’elenco degli attestati è stato adeguato in modo tale da considerare le nuove disposizioni dell’OVE. Inoltre, è stato qui ripreso l’elenco figurante al numero 6 dell’attuale versione dell’allegato dell’OVE affinché ci sia un elenco unico degli attestati.

Cpv. 1 lett. a: adeguamento alle nuove competenze in materia di verifica secondo l’articolo 10.

Cpv. 1 lett. b: adeguamento della vigente disposizione sulle analisi dei rischi secondo l’articolo 4 AP-OVE. Il Cantone si impegna a segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento nell’analisi dei rischi.

Cpv. 1 lett. c: il Cantone presenta attestati per confermare che i documenti di cui all’articolo 11 AP-OVE siano stati pubblicati. Informa pure la CaF sulle date in cui i documenti sono stati pubblicati. Inoltre, comunica informazioni sulle segnalazioni ricevute dal pubblico: un elenco delle segnalazioni ricevute, la loro valutazione da parte del Cantone o dell’organo competente, l’ammontare della remunerazione finanziaria corrisposta e una descrizione delle misure adottate sulla base di tali segnalazioni.

Cpv. 1 lett. d: si riprende l’attuale numero 6.3 dell’allegato dell’OVE. Se un test è effettuato soltanto nell’imminenza dello scrutinio, il Cantone sottopone altri verbali relativi al test. Se il sistema presenta lacune di cui il Cantone o il gestore del sistema hanno conoscenza, la CaF deve essere informata di tali lacune, dei loro effetti e delle misure previste.

Cpv. 2: Il Cantone può far valere la validità di risultati di verifiche o di attestati per diversi scrutini. In questo caso il Cantone giustifica per quale motivo, riguardo allo scrutinio interessato, non è necessario ripetere la verifica. Indica tutte le modifiche apportate o previste al sistema o ai processi di esercizio e di manutenzione fino al momento dello scrutinio, mostrando così che si tratta di adeguamenti di minore importanza che non hanno alcun influsso negativo sull’analisi dei rischi. La nozione di «valido» va intesa nel suo significato stretto (come ad esempio per la validità di un certificato) e nel suo significato largo (documenti che non sono stati adeguati e che non devono essere adeguati, per esempio perché la concezione del sistema, lo stato delle conoscenze tecniche o le basi legali non hanno subito modifiche). In caso di rimando si dovrà motivare e confermare che i documenti sono sempre validi.

Art. 17 Ulteriori disposizioni

Cpv. 2: in casi particolari un Cantone può essere dispensato dall’adempiere determinati requisiti purché ottemperi ai tre requisiti elencati alle lettere a–c. Deve in particolare illustrare in modo comprensibile per quale ragione non ha ottemperato a tali requisiti. Per esempio, in uno scrutinio con sistema maggioritario non c’è l’obbligo di conformarsi ai requisiti relativi alla verificabilità individuale se, per emettere un voto, si deve inserire un nome in un campo libero.