Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine
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le tipografie o i fornitori di ausili tecnici per i verificatori o di componenti di controllo, il Cantone deve verificare se è sufficiente che effettui da sé un’analisi dei rischi o se è necessaria un’analisi supplementare da parte del fornitore del servizio. I fornitori di servizi stilano le analisi dei rischi destinate al Cantone. Quest’ultimo ne tiene conto per effettuare la propria analisi dei rischi, che sottopone alla Confederazione nell’ambito della procedura di autorizzazione.
Cpv. 3: rimaneggiamenti sotto il profilo linguistico della frase introduttiva e degli obiettivi di sicurezza nelle lettere a–e. L’attuale obiettivo di sicurezza della lettera f è precisato per chiarirne lo scopo. Rientra ad esempio in questo obiettivo di sicurezza il tema della compravendita di voti.
Cpv. 4: corrisponde essenzialmente al vigente capoverso 2. L’obbligo di specificare le ragioni per le quali i rischi sono ritenuti sufficientemente bassi è stato ripreso al capoverso 1.
Il vigente capoverso 3 può essere stralciato perché secondo l’articolo 11 AP-OVE i documenti devono essere pubblicati integralmente; la disposizione diviene pertanto priva di significato.
Art. 5 Requisiti posti alla verificabilità completa
La verificabilità completa garantisce che, nel rispetto del segreto del voto, siano riconosciute disfunzioni sistematiche nello svolgimento delle elezioni e votazioni a seguito di errori di software, operazioni umane errate o tentativi intenzionali di manipolazione. In questo contesto rientra pure necessariamente la nota di conferma che l’elettore riceve secondo la quale il suo voto ha raggiunto il sistema senza alterazioni e non è stato manipolato, ad esempio mediante un programma nocivo presente sul computer impiegato. I verificatori possono assicurarsi, indipendentemente dal sistema impiegato, che tutti i voti di cui è stato possibile accertare che sono stati emessi correttamente dagli aventi diritto di voto siano stati anche conteggiati correttamente, ovvero conformemente alla nota di conferma che i votanti hanno ricevuto. L’attuazione della verificabilità completa deve fondarsi su metodi crittografici riconosciuti.
In futuro saranno autorizzati soltanto sistemi con verificabilità completa. Le condizioni di cui ai vigenti articoli 4 e 5 sono recepite con alcuni rimaneggiamenti negli articoli 5-8 AP-OVE.
Cpv. 2: la verificabilità individuale consente agli aventi diritto di voto di constatare qualsiasi utilizzazione abusiva del loro diritto di voto. Ciò dev’essere possibile anche quando la piattaforma utente e la via di trasmissione non siano affidabili. Concretamente, si deve presumere a priori l’esistenza di virus non individuabili o di altri interventi sulla piattaforma utente o sulla via di trasmissione.
Cpv. 3: la verificabilità universale consente di individuare ogni manipolazione nell'infrastruttura. Contrariamente alla verificabilità individuale, la possibilità di una verifica universale non deve necessariamente essere offerta agli aventi diritto di voto. Possono invece essere impiegati verificatori che mettono in atto la verificabilità universale. Il processo di verifica deve essere osservabile, ovvero i verificatori devono essere in grado di comprendere per quanto possibile il significato e i risultati delle differenti tappe. A tal fine, devono poter attestare l’esecuzione corretta delle tappe e dei risultati dei test, ad esempio recandosi sul luogo dell’esecuzione.
Art. 6 Validità delle note di conferma
Nessuna nota può confermare con assoluta certezza che i voti siano stati trattati in modo corretto conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 capoversi 2 e 3. Le note di conferma devono dunque essere intese nell’ottica della loro validità. L’articolo 6 menziona a tal proposito requisiti minimi di cui fidarsi nell’interpretare una nota di conferma. Più la validità è elevata, più la falsificabilità è improbabile. Nell’allegato figurano precisazioni e ulteriori requisiti posti alla validità (n. 2.9.1, 2.9.2 e 2.11).
Un avente diritto di voto che si avvale della verificabilità individuale dovrebbe poter essere certo, sulla base del riferimento di verificabilità recapitato per posta, che il suo voto è in tutta probabilità giunto a destinazione, sempre che la produzione e la stampa dei dati per il riferimento della verifica siano avvenuti in modo regolare e che una delle quattro componenti di controllo funzioni correttamente (cfr. le spiegazioni concernenti il n. 2 dell’allegato). Per l’avente diritto di voto che non credesse che queste condizioni siano soddisfatte, il risultato dell’esame della conferma rivestirebbe dunque scarso significato o sarebbe del