Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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4. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e altri attori

Per esprimere il voto elettronicamente la sicurezza è fondamentale. Questa esigenza ha notevoli ricadute finanziarie per le autorità e i fornitori dei sistemi. I costi sono imputati secondo la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore dei diritti politici: la parte preponderante dei costi sarà ancora a carico dei Cantoni.

È stato stimato che l’attuazione della prima tappa delle misure previste nel periodo 2021–2022 comporterà per i Cantoni costi supplementari di 1,2–1,5 milioni di franchi. I costi annuali d’esercizio supplementari ammonteranno verosimilmente a circa 50 000–70 000 franchi. Per l’attuazione delle misure sul medio e lungo termine si prevedono ulteriori costi tra 3,4 e 4,1 milioni di franchi. Queste misure comportano un aumento dei costi d’esercizio annuali tra 0,9 e 1,1 milioni di franchi. Queste stime comprendono i costi totali per tutti i Cantoni.

La Confederazione stima per la prima tappa, prevista nel periodo 2021–2022, costi supplementari una tantum pari a 1,25 milioni di franchi, che comprendono in particolare le verifiche indipendenti dei sistemi di voto elettronico che dovranno in futuro essere commissionate dalla CaF. Sul medio e lungo termine occorre mettere in conto costi ricorrenti. La riorganizzazione della fase sperimentale non ha alcuna ricaduta sull’organico di personale della Confederazione.

I costi saranno verosimilmente sopportati per un lungo periodo di tempo da pochi Cantoni. Se l’introduzione del voto elettronico sarà garantita sul lungo periodo, la Confederazione dovrà partecipare nella fase sperimentale in modo più importante ai costi dei Cantoni. Per partecipare finanziarmene ai progetti di voto elettronico dei Cantoni sono disponibili due strumenti. I costi cantonali dei progetti possono essere cofinanziati mediante il piano di attuazione del Governo elettronico o l’amministrazione digitale svizzera, nonché in parte sulla base della legge sugli Svizzeri all’estero (art. 21 LSEst; RS 195.1) e dell’ordinanza sugli Svizzeri all’estero (art. 15 V-OSEst; RS 195.11).

Le misure per la riorganizzazione si ripercuotono inoltre sulla Posta Svizzera, che al momento è l’unico fornitore di sistema. La Confederazione non è a conoscenza di eventuali costi a carico della Posta che superino le summenzionate stime dei costi concernenti Confederazione e Cantoni.