Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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non deve essere compromesso dalla pubblicazione dei risultati. Il segreto del voto è per esempio compromesso se sono autorizzati al voto elettronico soltanto gli Svizzeri all’estero e in un Comune vi è un’unica persona in vita residente all’estero che ha diritto di voto. Se la pubblicazione rischia di pregiudicare il segreto del voto, piuttosto che derogare al principio della pubblicazione dei risultati si devono di norma esaminare vie alternative. Occorre ad esempio valutare se e in che modo procedere a una pubblicazione con un grado di dettaglio dei risultati modificato, come il riassunto dei risultati di più comuni.

Non è necessario pubblicare i risultati sul Foglio ufficiale, ma è sufficiente presentarli sul sito Internet del Cantone. Le informazioni devono essere facilmente accessibili e riutilizzabili.

Art. 27o Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico

Cpv. 1: nei loro lavori le autorità devono essere maggiormente seguite, laddove la loro presenza è utile, da specialisti indipendenti, ad esempio quando si possono ricavare conoscenze su questioni concernenti la sicurezza del voto elettronico. Gli specialisti dovrebbero essere indipendenti dai gestori del sistema e, se possibile, anche dalle autorità. Potrebbero entrare in linea di conto mandati a specialisti per prestazioni concrete o consulenze, come la verifica del sistema, il sostegno o la consulenza nell’elaborazione di analisi dei rischi oppure la collaborazione nell’esercizio, ad esempio nella valutazione di risultati di verifica e in eventuali indagini successive.

Cpv. 2: la CaF deve inoltre provvedere affinché le prove di voto elettronico siano accompagnate sotto il profilo scientifico. Questa disposizione comprende lavori di ricerca da parte delle cerchie scientifiche che

– a differenza del capoverso 1 – non devono servire direttamente ai lavori delle autorità indispensabili per tenere gli scrutini. Questo accompagnamento scientifico deve favorire la creazione di una base che serva alla valutazione e a indicare in che modo perfezionare la fase sperimentale.

Cpv. 3: corrisponde sostanzialmente all’attuale capoverso 2.

5.1.2 Adeguamenti nella sezione 3 e nell’allegato 3a

Art. 8a cpv. 1

Questa disposizione è stata rimaneggiata sotto il profilo redazionale. Dal 1° novembre 2015 i Cantoni con il sistema proporzionale devono designare come termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell’anno delle elezioni (RU 2015 543). Nei Cantoni con il sistema maggioritario e che prevedono la presentazione delle candidature, in futuro sarebbe tuttavia anche ipotizzabile, a seconda delle circostanze, un termine di presentazione per inizio settembre.

Art. 8d cpv. 3

Nella prassi per questa notifica non si utilizza più il telefax. La diposizione può pertanto essere corretta di conseguenza.

Allegato 3a e allegato 3a retro

Si procede a diversi adeguamenti a seguito della modifica del 26 settembre 2014 della LDP (RU 2015 543).