Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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N. 12 Dati confidenziali

N. 12.9: In particolare per le componenti del sistema la cui affidabilità è decisiva per salvaguardare il segreto del voto secondo il numero 2.9.3, si deve garantire che i dati siano stati cancellati definitivamente, senza possibilità di recupero.

N. 13 Minacce

Gli obiettivi di sicurezza (cfr. art. 4 cpv. 3) non possono essere raggiunti con assoluta certezza, ma si possono in ogni caso identificare i rischi per la sicurezza. Sulla base di una metodica valutazione dei rischi (art. 4 cpv. 1) occorre fornire la prova che eventuali rischi per la sicurezza sono da considerarsi sufficientemente bassi.

È possibile identificare un rischio attraverso le minacce e i punti deboli del sistema. Un rischio insorge quando un punto debole di tale sistema può essere sfruttato mediante una minaccia, mettendo potenzialmente in dubbio l’adempimento di un obiettivo di sicurezza. Per ridurre i rischi si attuano misure di sicurezza che devono adempiere i requisiti di sicurezza a livello di infrastruttura, funzionalità ed esercizio in modo da ridurre a sufficienza i rischi identificati.

L’elenco delle minacce è stato adeguato in base alle conoscenze emerse negli ultimi anni e all’uso di sistemi completamente verificabili. Per chiarire i vari scenari è stata introdotta una nuova denominazione degli attori delle minacce con la relativa definizione.

N. 13.12: Il protocollo chiede che gli aventi diritto di voto esaminino le note di conferma secondo il numero 2.5. Secondo la citata disposizione deve essere valutato il rischio di alterazione delle informazioni fornite dal Cantone da parte di un aggressore esterno al fine di indurre gli aventi diritto di voto a non attenersi alle fasi previste per la verifica. Concretamente si tratta di non prendere in considerazione informazioni false che potrebbero essere diffuse sui social network.

N. 13.13, 13.14 e 13.15: Per mezzo elettronico si intende qualsiasi mezzo che permette di accedere a informazioni importanti senza che l’aggressore debba essere fisicamente presente in loco (ad es. malware).

È invece considerato un mezzo fisico qualsiasi mezzo che permette l’accesso a informazioni importanti da parte dell’aggressore a condizione che quest’ultimo sia sul posto.

L’ingegneria sociale corrisponde a una procedura attraverso la quale un aggressore ottiene l’accesso a informazioni importanti ingannando una persona al fine di indurla a fornire lei stessa le informazioni desiderate oppure a concedere l’accesso a un terzo attraverso mezzi fisici o elettronici.

N. 13.16, 13.17 e 13.18: Il protocollo crittografico definisce determinati parametri, algoritmi e procedure. Le minacce qui menzionate sfrutterebbero una vulnerabilità in uno o più di uno di questi elementi.

N. 14 Constatazione e notifica di eventi e debolezze inerenti alla sicurezza; gestione di eventi e miglio-

ramenti inerenti alla sicurezza

I sistemi di voto elettronico devono consentire di individuare ed esaminare in modo efficace gli incidenti, quali presunte manipolazioni di voto o attacchi al sistema. Il contenuto e la portata dei protocolli devono essere definiti con questo scopo, garantendo nel contempo il segreto del voto.

Inoltre deve essere definito un processo costante di miglioramento in merito all’individuazione e all’esame degli incidenti. A tal fine occorrerà provvedere a:

- un dialogo aperto fra Confederazione, Cantoni e fornitore di sistema;

- analisi regolari sull’idoneità delle basi del monitoraggio e dell’esame degli incidenti. Gli scenari definiti

nella convenzione di crisi sono considerati al fine di queste analisi. La partecipazione a queste analisi di esperti in materia di informatica forense permette di apportare miglioramenti più efficaci.

- migliorare gli strumenti e i processi tenendo conto degli elementi risultanti dalle analisi.