Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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5.2 Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE)

5.2.1 Parte principale

Art. 1 Oggetto

Le definizioni sono ora dislocate nella parte principale dell’OVE (cfr. art. 2 AP-OVE).

Art. 2 Definizioni

Cpv. 1: riprende essenzialmente le definizioni della versione vigente dell’allegato dell’OVE, nella misura in cui sono rilevanti per la parte principale.

Spiegazioni concernenti le singole definizioni:

Lett. a: appartengono al sistema anche le componenti con funzioni speciali importanti per la verificabilità del voto elettronico. Si tratta delle cosiddette componenti di controllo, delle componenti di setup, delle componenti di stampa e degli ausili tecnici dei verificatori.

Lett. b: non appartengono al sistema online le componenti di sistema impiegate per la preparazione e lo spoglio (come la tipografia e la componente di setup).

Lett. c: occorre assicurare che disfunzioni o attacchi possano essere rilevati anche se soltanto una componente di controllo funziona correttamente. Inoltre, le componenti di controllo consentono una ripartizione delle informazioni necessarie per decrittare i voti. In tal modo, per riuscire a leggere i voti un aggressore dovrebbe introdursi in tutte le componenti di controllo. I dettagli figurano al numero 2 dell’allegato.

Lett. d: i requisiti per la strutturazione e per l’esercizio indipendente sono riportati al numero 3 dell’allegato.

Lett. h: l’impiego di verificatori contribuisce alla trasparenza. Gli aventi diritto di voto devono poter partire dal presupposto che, caso di dubbio, possano rendere attenti i verificatori su irregolarità. L’impiego di verificatori in veste di rappresentanti degli aventi diritto di voto adempie l’articolo 27m capoverso 4 AP-ODP (a tal proposito cfr. anche le relative spiegazioni). L’organizzazione concreta e le modalità di impiego dei verificatori sono rette dal diritto cantonale.

Lett. i.: la piattaforma utente non fa parte dell’infrastruttura.

Lett. j: concerne in particolare l’implementazione dei seguenti processi:

- generare gli elementi segreti crittografici;

- verificare il diritto di voto (mediante i dati di autenticazione server si verifica se chi ha emesso il voto

è una persona con diritto di voto; questa verifica può essere effettuata in modo anonimo);

- verificare la validità;

- registrare i voti in entrata;

- mischiare in modo crittografico i voti registrati;

- decrittare i voti;

- produrre le note di conferma che, mediante l’impiego delle componenti di controllo, risultano dalla

garanzia della verificabilità individuale e dalla verificabilità universale.

Lett. n: in questo contesto la parte affidabile del sistema fa riferimento a un gruppo di componenti di controllo che fa parte del sistema online.

Lett. p n. 1: in un’elezione secondo il sistema maggioritario, i campi di testo libero sono sempre considerati come compilati conformemente al sistema.

Lett. q: sulla base dei dati di autenticazione client, l’ausilio tecnico utilizzato genera un messaggio di autenticazione (p. es. la firma di un voto) che è trasmesso all’infrastruttura; mediante il messaggio di