Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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5. Commento alle singole disposizioni

5.1 Ordinanza sui diritti politici (ODP)

Per quanto riguarda l’ODP il presente progetto comprende in particolare le modifiche per l’attuazione della riorganizzazione della fase sperimentale del voto elettronico (modifiche nella sezione 6a: Prove del voto elettronico, cfr. n. 5.1.1). Prevede inoltre alcuni aggiornamenti nella sezione 3 e nell’allegato 3a dell’ODP (cfr. n. 5.1.2).

5.1.1 Adeguamenti nella sezione 6a: Prove del voto elettronico

Art. 27b lett. b

Per chiarire il rapporto tra l’autorizzazione di principio e la procedura per il nulla osta, la lettera b è integrata con il rinvio all’adempimento delle condizioni per la concessione del nulla osta. Questa modifica corrisponde all’attuale prassi e non ha alcuna conseguenza pratica.

Art. 27c cpv. 2

Con l’adeguamento dell’articolo 27b lettera b AP-ODP questa disposizione può essere abrogata.

Art. 27d cpv. c

Nell’autorizzazione di principio il Consiglio federale, oltre che per quale territorio, stabilisce per quale percentuale dell’elettorato è autorizzato il voto elettronico. Il Consiglio federale necessita dell’indicazione del numero di aventi diritto ammessi al voto elettronico per verificare il rispetto dei limiti secondo l’articolo 27f capoverso 1 AP-ODP.

Art. 27e cpv. 1–2

Cpv. 1 e 1bis: questi capoversi riprendono l’attuale capoverso 1 con l’integrazione che la CaF stabilisce i requisiti che il sistema e il suo esercizio devono soddisfare. La delega finora presente nell’articolo 27f ODP è ora disciplinata in questa sede.

Cpv. 2: revisione redazionale.

Art. 27f Limiti

Cpv. 1: la graduazione secondo limiti finora prevista era vincolata all’attuazione dei requisiti di sicurezza. Per i sistemi con verificabilità completa il Consiglio federale avrebbe potuto autorizzare un impiego senza limiti. Nella fase sperimentale finora condotta nessun Cantone ha adempiuto le condizioni per ammettere più del 30 per cento dell’elettorato cantonale al voto elettronico. Anche il limite del 10 per cento dell’elettorato svizzero non è finora mai stato raggiunto8. È ora previsto di fissare anche per l’impiego di sistemi completamente verificabili un limite unitario al 30 per cento dell’elettorato cantonale e al 10 per cento dell’elettorato svizzero. Con questa limitazione unica alla categoria finora più bassa si intende sottolineare il carattere sperimentale del voto elettronico.

Come finora, il rispetto dei limiti cantonali è di competenza dei Cantoni. Essi possono stabilire liberamente come assicurare il rispetto dei limiti per gli aventi diritto di voto residenti nel Paese. Nella prassi erano finora ad esempio previsti una procedura di iscrizione oppure il ricorso a Comuni pilota. Per il rispetto dei limiti nell’impiego a livello nazionale è responsabile la Confederazione.

Cpv. 2: la limitazione di cui al capoverso 1 sarà applicabile nella prossima fase sperimentale. I Cantoni devono avere la possibilità di acquisire esperienza con l’impiego di sistemi completamente verificabili, mentre le sperimentazioni rimangono limitate. Con un riesame periodico dei limiti è possibile tenere conto

8 La quota più alta si è registrata nella votazione del 10 febbraio 2019: il 2,5 per cento degli aventi diritto di voto residenti in Svizzera è stato ammesso al voto elettronico.