Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 31 pagine

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tutto insignificante. Questo significa che per questa persona la nota di conferma non è sufficientemente valida.

Il corretto funzionamento della piattaforma utente degli aventi diritto di voto e la via di trasmissione non devono costituire presupposti per la validità della nota di conferma secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettere a e b. Questo significa che la nota di conferma deve essere valida anche se una piattaforma utente è stata manipolata o un man-in-the-middle9 ha manipolato di nascosto il voto: grazie alla nota di conferma secondo l’articolo 5 capoverso 2 l’avente diritto di voto può comunque constatare la manipolazione.

Analogamente alla validità della nota di conferma secondo il capoverso 3: la nota di conferma è valida se consente ai verificatori di constatare manipolazioni tenuto conto delle ipotesi di fiducia formulate. Questo impedisce all’aggressore di ingannare i verificatori utilizzando componenti non affidabili del sistema per fabbricare una nota di conferma che legittimi un risultato manipolato. Fintanto che i verificatori hanno la certezza che una delle quattro componenti di controllo e l’ausilio tecnico da essi utilizzato per verificare le prove funzionano correttamente (in genere un computer portatile), le note di conferma sono valide.

Art. 7 Tutela del segreto del voto ed esclusione di risultati parziali anticipati

Per tutelare il segreto del voto ed escludere risultati parziali anticipati il sistema deve essere configurato in modo tale che sia necessario prendere il controllo di almeno tre delle quattro componenti di controllo affinché dopo l’espressione del voto un’aggressione vada a buon fine. Se un sistema online è gestito da un gestore privato, si applicano requisiti più stringenti. Precisazioni a tal proposito sono riportate nell’allegato (n. 2.9.3)

Art. 8 Requisiti posti alla parte affidabile del sistema

Questi requisiti servono affinché un accesso non autorizzato riuscito non agevoli per quanto possibile il tentativo di accedere di nascosto a un’altra componente di controllo.

Art. 9 Misure supplementari per ridurre i rischi

Corrisponde, con alcune modifiche redazionali, al vigente articolo 6 OVE.

Art. 10 Requisiti posti alla verifica

Per aumentare l’efficacia delle verifiche e l’indipendenza fra l’organo incaricato della verifica e quello sottoposto a verifica, la suddivisione dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni è modificata in modo tale che la Confederazione assuma maggiori responsabilità e un ruolo più diretto nella verifica dei sistemi. Le verifiche saranno in futuro commissionate in gran parte dalla CaF (cpv. 1). In questi settori si rinuncia a una certificazione da parte di organi accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Il Cantone continua a provvedere affinché una verifica in relazione con l’esercizio del sistema sia condotta nel centro di calcolo del fornitore del sistema (cpv. 2). Gli ulteriori requisiti, come l’oggetto, i criteri d’esame, le competenze e i termini per le verifiche, continuano ad essere disciplinati nell’allegato (n. 26).

Cpv. 1 lett. b: adeguamento della designazione; la nuova designazione è «software del sistema». Questa verifica comprende l’attuale verifica secondo i numeri 5.2 (funzionalità) e 5.4 (componenti di controllo) dell’allegato. Con la nuova formulazione sono verificati assieme il software dell’intero sistema e delle componenti di controllo.

Cpv. 1 lett. c: i requisiti applicabili alle tipografie rientrano ora nella disposizione «sicurezza dell’infrastruttura e dell’esercizio».

9 Designa l’aggressore che conduce un attacco man in the middle (MITM). Si tratta di una forma di attacco utilizzata nelle reti di computer. L’aggressore si intromette fisicamente o, come succede più spesso attualmente, per via informatica fra due parti in comunicazione fra loro e con il suo sistema esercita un controllo totale sui dati scambiati fra due o più partecipanti della rete. L’aggressore può in tal modo leggere le informazioni e addirittura manipolarle a suo piacimento.