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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»

d. stabiliscono ogni anno gli obiettivi in materia di sicurezza per le unità amministrative e verificano se sono stati raggiunti;

e. provvedono a una verifica basata sui rischi della sicurezza delle informazioni;

f. incaricano i loro incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l’articolo 40 e provvedono affinché:

1. dispongano di competenze e di risorse adeguate,

2. non vengano loro assegnati compiti che possono comportare un conflitto d’interessi con i loro compiti di cui all’articolo 40.

3 Possono assumere compiti e competenze che la presente ordinanza attribuisce alle unità amministrative.

4 Possono stabilire requisiti di sicurezza per il loro settore di competenza che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni o dall’unità amministrativa.

5 Se il capo del dipartimento non decide diversamente, è il segretario generale su suo incarico a essere responsabile della sicurezza nel dipartimento.

Art. 40 Incaricati della sicurezza delle informazioni dei dipartimenti

(art. 7 cpv. 1 e 81 LSIn)

In aggiunta ai compiti di cui all’articolo 81 capoverso 2 LSIn, gli incaricati della sicurezza delle informazioni dei dipartimenti hanno i seguenti compiti:

a. provvedono al coordinamento interdipartimentale della sicurezza delle informazioni;

b. elaborano le necessarie basi decisionali a destinazione dei responsabili della sicurezza e propongono loro la decisione di misure;

c. coordinano la notifica e la gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza che riguardano più unità amministrative;

d. rappresentano il dipartimento in organi specialistici;

e. vengono consultati in sede di nomina degli incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative secondo l’articolo 37;

f. controllano periodicamente e in caso di cambiamento o di uscita di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione se i supporti di dati classificati «segreto» sono disponibili e completi;

g. autorizzano l’avvio di controlli di sicurezza relativi alle persone presso terzi (art. 8 cpv. 2 lett. b OCSP18);

h. informano ogni anno il responsabile della sicurezza del dipartimento in merito allo stato della sicurezza delle informazioni nel dipartimento.

18 RS 128.xxx