Progetto

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione

a. alle unità amministrative che accedono a mezzi informatici dei fornitori interni di prestazioni TIC secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 25 novembre 20204 sulla trasformazione digitale e l’informatica (OTDI), se questi sono assegnati al livello di sicurezza «protezione elevata» o «protezione molto elevata» secondo l’articolo 28: l’intera LSIn e la presente ordinanza;

b. alle unità amministrative che impiegano mezzi informatici assegnati al livello di sicurezza «protezione elevata» o «protezione molto elevata» secondo l’articolo 28: l’intera LSIn e la presente ordinanza;

c. alle unità amministrative che non rientrano tra quelle di cui alla lettera a o b, ma che trattano informazioni classificate della Confederazione: gli articoli 9–15 e 27–73 LSIn nonché le disposizioni della Sezione 4 della presente ordinanza.

3 La Cancelleria federale o i dipartimenti possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che non rientrano tra quelle di cui al capoverso 2 alla LSIn e alla presente ordinanza o a parti di essa.

4 Nell’allegato 1 sono riportate:

a. le unità amministrative di cui al capoverso 2;

b. le unità amministrative di cui al capoverso 3 e la relativa applicabilità della LSIn e della presente ordinanza.

5 Le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoverso 4 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) sono escluse dal campo d’applicazione della LSIn e della presente ordinanza.

6 Fatto salvo l’articolo 3 capoverso 2 LSIn, per i Cantoni si applicano:

a. in caso di trattamento di informazioni classificate della Confederazione: le disposizioni della Sezione 4;

b. in caso di accesso a mezzi informatici della Confederazione: gli articoli 28–30 e 34.

Sezione 2: Principi

Art. 3 Obiettivi in materia di sicurezza

(art. 7 cpv. 2 lett. a LSIn)

1 Le organizzazioni di cui all’articolo 2 provvedono congiuntamente a una protezione delle loro informazioni e dei loro mezzi informatici basata sui rischi nonché a una resilienza adeguata riguardo ai rischi in materia di sicurezza delle informazioni.

2 Mediante la collaborazione e lo scambio di informazioni con altre autorità federali, i Cantoni, i Comuni, l’economia, la società, la scienza e partner internazionali contribuiscono a migliorare la sicurezza delle informazioni in Svizzera.

4 RS 172.010.58

5 RS 172.010