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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine
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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»
2 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e i dipartimenti possono delegare l’autorizzazione di deroghe.
3 Se una deroga che rientra nell’ambito di competenza del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni riguarda anche direttive della Cancelleria federale sulla trasformazione digitale e la governance delle TIC, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni sente in via preliminare il delegato TDT di cui all’articolo 4 capoverso 1 OTDI6.
4 Le unità amministrative, i dipartimenti e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tengono ciascuno un registro delle autorizzazioni eccezionali che:
a. hanno rilasciato essi stessi;
b. sono state rilasciate per i loro oggetti da proteggere.
Art. 10 Collaborazione con terzi
(art. 9 LSIn)
1 Secondo le direttive di cui all’articolo 10 le unità amministrative valutano i rischi per i loro oggetti da proteggere che derivano dalla collaborazione con terzi e la loro dipendenza da terzi.
2 I servizi d’acquisto di cui agli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 ottobre 20127 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub) partecipano alla valutazione e mettono a disposizione le informazioni necessarie.
3 Previa consultazione della Conferenza degli acquisti della Confederazione di cui all’articolo 24 OOAPub, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni raccomanda quali disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni devono essere previste nei contratti di acquisto e per prestazioni di servizio della Confederazione.
Art. 11 Formazione e sensibilizzazione
(art. 7 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. c LSIn)
1 Le unità amministrative formano i loro collaboratori quando assumono la loro funzione e poi periodicamente in maniera tale che siano in grado di far fronte alla loro responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni. Tengono un registro in merito alle formazioni e alla relativa partecipazione.
2 I contenuti delle formazioni riguardano in particolare:
a. l’identificazione corretta della necessità di protezione delle informazioni;
b. la gestione sicura di informazioni e mezzi informatici;
c. la reazione corretta in caso di sospetto di un incidente legato alla sicurezza;