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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»

2 Possono delegare la responsabilità della sicurezza a un membro della direzione a condizione che questo disponga dei poteri necessari per predisporre, controllare e correggere misure.

3 I responsabili della sicurezza della Cancelleria federale e delle unità amministrative svolgono in particolare i seguenti compiti:

a. garantiscono lo sviluppo, l’esercizio, la verifica e il miglioramento continuo del SGSI nel loro settore di competenza ed emanano le direttive necessarie a tale scopo;

b. adottano tutte le decisioni che influiscono in misura determinante sulla sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza, in particolare per quanto concerne l’organizzazione, i processi, l’accettazione dei rischi e gli obiettivi di sicurezza;

c. decidono in merito alle misure necessarie, in particolare allo svolgimento di misure di formazione e di sensibilizzazione;

d. approvano il piano annuale di controllo e di audit e mettono a disposizione le risorse necessarie a tale scopo.

4 Il cancelliere della Confederazione, i segretari generali nonché i direttori delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata danno incarico ai loro incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l’articolo 37 e provvedono affinché:

a. dispongano di competenze e di risorse adeguate; e

b. non vengano loro assegnati compiti che possono comportare un conflitto d’interessi con i compiti secondo l’articolo 37.

Art. 37 Incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative

(art. 7 cpv. 1 LSIn)

1 Le unità amministrative designano un incaricato della sicurezza delle informazioni o diversi incaricati della sicurezza delle informazioni nonché il supplente o i supplenti.

2 Gli incaricati della sicurezza delle informazioni hanno in particolare i seguenti compiti:

a. su incarico del responsabile della sicurezza gestiscono il SGSI dell’unità amministrativa;

b. elaborano le necessarie basi decisionali a destinazione dei responsabili della sicurezza e propongono loro la decisione di misure;

c. fungono da organo centrale di contatto dell’unità amministrativa per questioni relative alla sicurezza delle informazioni e forniscono consulenza e sostegno alle persone e ai servizi competenti nell’adempimento dei loro compiti e doveri nel settore della sicurezza delle informazioni;

d. provvedono all’attuazione delle direttive in materia di sicurezza delle informazioni e all’applicazione della procedura di sicurezza di cui all’articolo 27;

e. vigilano sul registro delle basi legali, sull’inventario degli oggetti da proteggere e sul registro delle autorizzazioni eccezionali;